Secondo il Consiglio di Stato l’intesa restrittiva della concorrenza vietata dal diritto antitrust (art. 101, paragrafo 1, TFUE) può realizzarsi sia mediante un accordo (che, in materia antitrust, non si esaurisce nell’istituto civilistico del contratto), sia mediante una pratica concordata.
Storicamente, le pratiche concordate emergono, come concetto del diritto antitrust, in qualità di prove indirette indicative dell’esistenza di un accordo, rappresentando dunque non tanto un’autonoma fattispecie di diritto sostanziale rigorosamente definita nei suoi elementi costitutivi, quanto una fattispecie strumentale operante sul piano probatorio in funzione dell’accertamento di una intesa restrittiva vietata dal diritto antitrust, indicativa dell’esistenza di una concertazione tra imprese concorrenti, le quali, invece, dovrebbero agire autonomamente sul mercato.