Osserva il Consiglio di Stato come i giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze Armate (specie quelli relativi ai più alti gradi) siano connotati da un alto tasso di discrezionalità tecnica.
Al tempo stesso, precisa l’adito Collegio giudicante come le valutazioni, e le conclusioni, dell’organo a ciò preposto siano suscettibili di censure le quante volte l’operato della Commissione di avanzamento riveli vizi di abnormità e macroscopica illogicità, di irrazionalità e di non corrispondenza tra presupposti e conclusioni (Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1125).
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