Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all’evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Capo I

RIDUZIONE DEL PERIMETRO E DEI COSTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1.

(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate
negli ultimi tre anni)

  1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Art. 2.

(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)

  1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21, comma 7, della medesima legge n.  196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall’anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all’informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell’articolo 5, comma 1, primo periodo.

Art. 3.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d’Italia –
riduzioni di spesa)

  1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
  2. a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;
    b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
    c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.
  3. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all’entrata dal bilancio dello Stato.
  4. La Banca d’Italia tiene conto, nell’ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.

Art. 4.

(Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dalle Pubbliche Amministrazioni)

  1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
  2. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri provvedimenti:
  3. a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
  4. b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
    c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
    d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
    e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
    f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
  5. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze.
  6. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Capo II

RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI
ED AMMINISTRATIVI

Art. 5.

(Economie negli Organi costituzionali, di governo
e negli apparati politici)

  1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n.  398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell’art. 121 della Costituzione.
  2. A decorrere dal 1º gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n.  212, è ridotto del 10 per cento.
    3. A decorrere dal 1º gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall’art. 6, comma 1, primo periodo.
    4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l’importo di un euro previsto dall’art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n.  157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
    5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.  196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta.
    6. All’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    « I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;
    b) al comma 8:
    1) all’alinea sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;

                2) è soppressa la lettera e);

  1. c) al comma 10 sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;
  2. d) al comma 11, le parole: «dei gettoni di presenza» sono sostituite dalle seguenti: «delle indennità di funzione».
  3. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l’importo dell’indennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
  4. All’articolo 83 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. a) al comma 1, le parole: «i gettoni di presenza previsti» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti»;
  6. b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,».
  7. All’articolo 84 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, al comma  1:
    a) le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuto»;
  8. b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,».
  9. All’articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono soppresse le parole: «e ai gettoni di presenza».
  10. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.

Art. 6.

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l’ambiente, alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsislativo 12 aprile 2006, n.  163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7 del D.P.R. 20 gennaio 2008, n.  43.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n.  300 del 1999 e dal decreto legislativo n.  165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
    3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n.  266, a decorrere dal 1º gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.  196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
    4. All’articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
    5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6.
    6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.
    7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
    8. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1º luglio 2010 l’organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l’autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l’utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall’orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l’autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall’organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l’autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari.
    9. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale dì statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
    10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall’articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.  81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.  127.
    11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l’inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
    12. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all’estero di cui all’art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.  248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.  836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.  417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.
    13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle ammininistrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all’attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
    14. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
    15. All’art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all’entrata del bilancio dello Stato».
    16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n.  301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n.  687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l’assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d’intesa tra Ministero dell’economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell’economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l’altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell’ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell’economia e delle finanze. L’ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
    17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali – Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.  144.
    18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
    19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei princìpi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
    20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.  59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall’art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2, convertito con legge 26 marzo 2010, n.  42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l’attuazione del presente comma.
    21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici;
riduzione dei contributi a favore di enti)

  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
  2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPOST è soppresso.
    3. Le funzioni dell’IPOST sono trasferite all’INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l’INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
    4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione dell’ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
    5. Le dotazioni organiche dell’Inps e dell’Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, al personale transitato dall’Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell’area VII. Nell’ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un’apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l’lNPS e l’INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.
    6. I posti corrispondenti all’incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall’Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.
    7. All’art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, sono apportate le seguenti modifiche:
  3. a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale»
  4. b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell’Ente. È nominato al sensi della legge 24 gennaio 1978, n.  14, con la procedura di cui all’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.  400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l’intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente»
    c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall’anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare»;
    d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e « il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall’espressione «Il consiglio è composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza»;
    e) al comma 6, l’espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;
    f) al comma 8, è eliminata l’espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
    g) al comma 9, l’espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» è sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
    h) è aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dell’Ente è dovuto, per l’esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
  5. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.  639, nella legge 9 marzo 1989, n.  88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n.  366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, sono devolute al Presidente dell’Ente, che le esercita con proprie determinazioni.
  6. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
    10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.  88, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
    11. A decorrere dal 1º luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.  88, non possono superare l’importo di Euro 30,00 a seduta.
    12. A decorrere dal 1º luglio 2010, l’attività istituzionale degli organi collegiali di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, nonché la partecipazione all’attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
    13. I regolamenti che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n.  479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.
    14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’organizzazione ed al funzionamento all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n.  357.
    15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto affari sociali di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell’elaborazione delle politiche sociali, è costituita nell’ambito dell’organizzazione dell’ISFOL un’apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l’ISFOL. La dotazione organica dell’ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l’Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L’ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L’ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
    16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l’Enpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo approvate affluiscono ad evidenza contabile separata presso l’Enpals. La dotazione organica dell’Enpals è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l’ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell’ente Enpals. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell’Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.
    17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all’art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n.  247.
    18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l’Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall’Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    19. L’Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall’articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e dèlle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    20. Gli enti di cui all’allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati».
    21. L’Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n.  530 è soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte dall’INSEAN sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di rIcerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    22. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, è sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico».
    23. Per garantire il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.  99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
    24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all’anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
    25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.
    26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione.
    27. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.
    28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
    29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
    30. All’articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n.  194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n.  25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196».
    31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell’art. 4-bis, comma 8, del d.l. 10 gennaio 2006, n.  2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n.  81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

Art. 8.

(Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Il limite previsto dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n.  244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall’articolo 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n.  191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall’Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell’organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
  2. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai princìpi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
    3. Qualora nell’attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, 1’amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall’Agenzia del demanio il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell’amministrazione stessa pari all’8 per cento del valore di mercato dell’immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
    4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n.  77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dell’Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al presente comma. L’Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
    5. Al fine dell’ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l’efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all’iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell’art. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all’articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n.  2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell’economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell’Amministrazione inadempiente sono ridotte dell’8 per cento rispetto allo stanziamento dell’anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.
    6. In attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 12 novembre 2009, n.  172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.
    7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l’indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.
    8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell’ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l’acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  247.
    9. All’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n.  165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
    10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni;».
    11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.  266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.
    12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nel confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165 del 2001 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.
    13. All’art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n.  14, le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dall’anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2014»; le parole: «all’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «all’anno 2013».
    14. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
    15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall’alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Capo III

CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO
PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA

Art. 9.

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

  1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.
  2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.  165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull’intero importo dell’indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all’articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n.  1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell’ambito delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi.
    4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
    5. All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, come modificato dall’articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133 le parole «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».
    6. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, le parole «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2010».
    7. All’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, la parola «2012» è sostituita dalla parola «2014».
    8. A decorrere dall’anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell’anno precedente. Il comma 103 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, come modificato da ultimo dall’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, è abrogato.
    9. All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            – le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010».

            – dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.

  1. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
  2. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità.
    12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    15. Per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l’anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
    17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
    18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:
  3. a) comma 13, in 313 milioni di euro per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012;
  4. b) comma 14, per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
  5. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6. Gli oneri di cui all’art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.
    21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
    22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
    23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
    24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
    25. In deroga a quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell’ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all’atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell’ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un’area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1º gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personaIe riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell’ente di destinazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
    26. In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
    27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.
    28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
    29. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
    30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1º gennaio 2011.
    31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1º gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1º gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall’art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
    32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
    33. Ferma restando la riduzione prevista dall’art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1º gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell’Amministrazione economico-finanziaria.
    34. A decorrere dall’anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l’anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l’individuazione del suddetto contingente l’Amministrazione dovrà tener presente dell’effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.
    35. In conformità all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l’articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell’individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.
    36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze.
    37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Art. 10.

(Riduzione della spesa in materia di invalidità)

  1. Per le domande presentate dal 1º giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all’85 per cento.
  2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’INPS si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
    3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
    4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall’articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l’ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».
    5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

Art. 11.

(Controllo della spesa sanitaria)

  1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l’equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l’attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell’articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d’esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.
  2. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all’art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.
    3. All’articolo 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.».
    4. In conformità con quanto previsto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
    5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
  3. a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l’anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c), dell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l’anno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante l’utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a) e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l’anno 2010;
  4. b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
  5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
  6. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia italiana del farmaco provvede:
  7. a) all’individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
  8. b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
  9. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare l’efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
  10. A decorrere dall’anno 2011, l’erogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata ad un numero di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, dall’Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dall’Agenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell’assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
    10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto dell’12,5 per cento a decorrere dal 1º giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché a quelli per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
    11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n. 326, attribuiscono priorità all’effettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei princìpi attivi utilizzati.
    12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
    13. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione.
    14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    15. Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell’evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato B del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011.
    16. Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall’adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all’articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell’economia e delle finanze, cura l’avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.

Art. 12.

(Interventi in materia previdenziale)

  1. l soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
  2. a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
  3. b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
    c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  4. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma  1:
    a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
  5. b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
    c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  6. L’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione».
  7. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:
  8. a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  9. b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
  10. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011, di cui al comma 6:
    a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  11. b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
    c) ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  12. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
  13. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato:
  14. a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
  15. b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
    c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.
  16. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
  17. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall’impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l’accoglimento della domanda di cessazione determina l’irrevocabilità della stessa.
    10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.
    11. L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
    12. L’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.

Art. 13.

(Casellario dell’assistenza)

  1. È istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell’Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
  2. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l’utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
    3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall’INPS.
    4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».
    5. L’INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
    6. All’articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
  3. a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo»;
  4. b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo:

        «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.

Art. 14.

(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)

  1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
  2. a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;
  3. b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;
    c) le province per 300 milioni di euro per l’anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
    d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.
  4. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole «e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302». I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dell’art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale.
  5. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell’anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell’interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell’economia comunica al Ministero dell’interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità interno, l’importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all’azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l’esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
    4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all’entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.
    5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall’articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall’articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.
    6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.
    7. L’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

        «1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

  1. b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
    c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
  2. Ai fini dell’applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.
  3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
  4. I commi 1, 2, e 5 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
  5. Il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

        «È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010.

  1. All’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.
    11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all’anno 2009.
    12. Per l’anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell’art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    13. Per l’anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.
    14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell’eccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all’adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall’attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l’istituzione, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
  2. a) di un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
  3. b) di un incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
  4. Le entrate derivanti dall’adozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono segregate in un apposito fondo per essere destinate esclusivamente all’attuazione del piano di rientro e l’ammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112.
  5. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:
  6. a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
  7. b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
    d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
    e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
    f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l’applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell’80%;
    g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell’ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
    h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
  8. L’accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dell’adeguatezza e dell’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. All’esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l’importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.
  9. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
    19. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
    20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto l’attuazione di programmi comunitari.
    21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di rientro; il piano è sottoposto all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano.
    23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l’articolo 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull’attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
    24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell’approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei predetti uffici.
    25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
    26. L’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l’ente titolare.
    27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
    28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
    29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
    30 La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni in forma associata.
    31. I comuni assicurano il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.
    32. Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
    33. Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Capo IV

ENTRATE NON FISCALI

Art. 15.

(Pedaggiamento rete autostradale ANAS
e canoni di concessione)

  1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
  2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma l, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
    3. Le entrate derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
    4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell’art. 19 del decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
  3. a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
  4. b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1º gennaio 2011.
  5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 4.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia. e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito a decorrere dall’anno 2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela ambientale, che i soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico versano all’entrata dello Stato. Con il medesimo decreto è determinato, in relazione alla potenza nominale media degli impianti, l’ammontare del canone aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione, nonché il termine e le modalità di versamento.

Art. 16.

(Dividendi delle società statali)

  1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all’entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l’ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all’importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l’eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
  2. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
    3. L’attuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

Art. 17.

(Interventi a salvaguardia dell’euro)

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell’area euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2010. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dell’area euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte all’unanimità degli Stati membri dell’area euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall’articolo 31 della medesima legge.

TITOLO II

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 18.

(Partecipazione dei comuni all’attività
di accertamento tributario e contributivo)

  1. I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l’altro, nella segnalazione all’Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all’INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
  3. a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l’istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione;
  4. b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l’approvazione entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
  5. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio ai fini dell’attuazione del comma 12 dell’articolo 19.
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
  7. a) il secondo comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:
    «L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all’articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.»;
    b) al terzo comma, primo periodo, dell’articolo 44, le parole da «il comune» a «segnalare» sono sostituite dalle seguenti: «il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala», e il periodo: «A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stesso.» è abrogato;
  8. c) il quarto comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:

        «Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo»;
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 44;

  1. e) l’articolo 45 è abrogato.
  2. All’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa,la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.»;
  3. b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con l’INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all’esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l’accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.»;
    c) è abrogato il comma 2-ter.
  4. All’articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
  5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociale d’intesa con Ia Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.
    8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo.
    9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all’accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento.

Art. 19.

(Aggiornamento del catasto)

  1. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2011 è attivata l’«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
  2. In fase di prima applicazione l’accesso all’Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
    3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze viene disciplinata l’introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
    4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall’Agenzia del Territorio.
    5. Le funzioni catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall’Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuiridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
    Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall’Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.
    6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall’Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:
  3. a) individuazione di metodologie per l’esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
  4. b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
    c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l’edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
    d) gestione unitaria dell’infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l’edilizia;
    e) gestione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;
    f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  5. L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
  6. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1º gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
    9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
    10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, nelle more dell’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all’attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
    11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
    12. A decorrere dal 1º gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l’Agenzia del Territorio procede all’attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.
    13. Gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse all’accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    14. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:

        «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.».

  1. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
    16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2010.

Art. 20.

(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)

  1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro cinquemila.
  2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l’efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
  3. a) nell’articolo 49, al comma 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»;
  4. b) all’articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.».

Art. 21.

(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)

  1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 22.

(Aggiornamento dell’accertamento sintetico)

  1. Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:

        «L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

        La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.».

Art. 23.

(Contrasto al fenomeno delle imprese
«apri e chiudi»)

  1. Le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

Art. 24.

(Contrasto al fenomeno delle imprese
in perdita «sistemica»)

  1. La programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta.
  2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

Art. 25.

(Contrasto di interessi)

  1. A decorrere dal 1º luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

Art. 26.

(Adeguamento alle direttive OCSE
in materia di documentazione
dei prezzi di trasferimento)

  1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai princìpi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

        «2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.».

  1. Ai fini dell’immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d’imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Art. 27.

(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;
  3. b) all’articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

        «7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l’opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l’Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

        «7-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui al comma 7-bis.»;

  1. c) all’articolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
    «15- Ai fini del contrasto alle frodi sull’IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798».

Art. 28.

(Incrocio tra le basi dati dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate
per contrastare la microevasione diffusa)

  1. Al fine di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell’INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
  2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all’articolo 4 ed all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti: «o altre articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell’Agenzia.».

Art. 29.

(Concentrazione della riscossione
nell’accertamento)

  1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1º luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
  2. a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;
  3. b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi all’atto della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
    c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e  b);
    d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
    e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
    f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
    g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attività di contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
  4. All’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, dopo le parole «con riguardo all’imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»;
  5. b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitariamente con la documentazione di cui all’articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio»;
    c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».
  6. All’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
    «2-bis. L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell’articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.».
    4. L’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:
    «Art. 11. – (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). – 1. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie, altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
  7. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».
    5. All’articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all’atto di contestazione, sono».
    6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all’accettazione a norma dell’articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
    7. All’articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 30.

(Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS)

  1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
  2. L’avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso. L’avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.
    3. L’avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all’agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell’avviso stesso al contribuente.
    4. L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
    5. L’avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
    6. All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l’Inps fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero.
    7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso l’atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell’obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito. Il ricorso, presentato all’organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare l’avviso di addebito all’agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all’agente non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.
    8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all’agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all’agente non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.
    9. In caso di revisione in autotutela dell’atto di accertamento l’avviso di addebito cessa di avere validità e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l’eventuale somma ancora dovuta.
    10. L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.
    11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l’agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’espropriazione forzata in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
    12. Nei casi previsti dal comma 3 l’agente della riscossione procederà all’espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
    13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l’avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
    14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento.
    15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

Art. 31.

(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito
su ruoli definitivi)

  1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dell’importo indebitamente compensato. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le disposizioni di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
  2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l’anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

Art. 32.

(Riorganizzazione della disciplina fiscale
dei fondi immobiliari chiusi)

  1. A seguito dei controlli effettuati dall’Autorità di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) all’articolo 1, comma 1, la lett. j) è sostituita dalla seguente:
    «j) ‘fondo comune di investimento’: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»;
    b) all’articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio»;
  3. c) all’articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «all’esperienza professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l’articolo 39, comma 3».
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze emana, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d’investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma  2.
    4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009. L’imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.
    5. Le società di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune d’investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l’imposta sostitutiva di cui al comma 4 è dovuta con l’aliquota del 7 per cento, secondo modalità e termini ivi stabiliti.
    6. Per l’accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell’imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
    7. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
    8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    9. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.

Art. 33.

(Stock options ed emolumenti variabili)

  1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
  2. L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.

Art. 34.

(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale
per l’apertura di rapporti con operatori finanziari)

  1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente: «g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo»;
  3. b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole «in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero» sono aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies)».

Art. 35.

(Razionalizzazione dell’accertamento nei confronti dei soggetti
che aderiscono al consolidato nazionale)

  1. Dopo l’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

        «Articolo 40-bis.(Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale). – 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

  1. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall’atto unico estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
    3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un’apposita istanza, all’ufficio competente a emettere l’atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
    4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
    5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, l’accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi».
  2. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente:
    «Art. 9-bis.(Soggetti aderenti al consolidato nazionale). – 1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell’articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all’ufficio competente di cui al primo comma dell’articolo 40-bis stesso, e l’atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all’articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
  3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nell’ipotesi di adesione all’invito, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata l’istanza prevista dal comma 3 dell’articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all’accoglimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. L’istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell’articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all’articolo 5-bis del presente decreto; l’ufficio competente emette l’atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile».
    3. Con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 dell’art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonché le conseguenti attività dell’ufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.
    4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1º gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 36.

(Disposizioni antifrode)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
    «7- Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall’OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

        7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter»;

  1. b) all’articolo 41, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro»;
  2. c) all’articolo 57, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1- Alla violazione della disposizione di cui all’articolo 28, comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione. Nel caso in cui l’importo dell’operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro».

Art. 37.

(Disposizioni antiriciclaggio)

  1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell’operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l’obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

Art 38.

(Altre disposizioni in materia tributaria)

  1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell’ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall’Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
  2. Con apposita convezione stipulata tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all’emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
    3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall’INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l’INPS comunica l’esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.
    4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
  3. a) all’articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse;

                2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA»;

  1. b) all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile».
    Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l’utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell’articolo 2704, primo comma, del codice civile. All’articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
  2. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell’indice delle anagrafi INASAIA, l’Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell’Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell’Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l’esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.
    7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
    8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l’importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.
    9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti misure:
  3. a) all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo la parola: «sospensione», sono inserite le seguenti: «per un periodo massimo di centocinquanta giorni»;

                2) al comma 7, dopo le parole «primo grado» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione»;

  1. b) all’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto il seguente comma: «5- Con il provvedimento che accoglie l’istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia».
    10. All’articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell’articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all’Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze».
  2. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
    12. Le disposizioni contenute nell’articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio 2004, dall’Ente creditore.
    13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
  3. a) alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;
  4. b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Art. 39.

(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi
nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

  1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n.  3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
    3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
    4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L’Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall’articolo 11, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010».

TITOLO III

SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

Art. 40.

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

  1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione all’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo d’imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.

Art. 41.

(Regime fiscale di attrazione europea)

  1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l’Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 42.

(Reti di imprese)

  1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui all’articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell’appartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 43.

(Zone a burocrazia zero)

  1. Possono essere istituite nel Meridione d’Italia zone a burocrazia zero.
  2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell’art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
  3. a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz’altro positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d’ufficio, fatta eccezione per quelli. di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;
  4. b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2009, nonché in quella de L’Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
    c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.

Art. 44.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
  2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive.
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Art. 45.

(Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi)

  1. L’articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.

Art. 46.

(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)

  1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell’attivazione delle procedure di cui al presente articolo.
  2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
    3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.

Art. 47.

(Concessioni autostradali)

  1. All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 2 le parole : «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2010»;
  3. b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. – La società ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalità di pagamento e la quota minima di proventi che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell’affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all’entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell’infrastruttura».
  4. All’articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al primo periodo, le parole: «la società Autostrada del Brennero S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero»;
  5. b) al primo periodo, dopo le parole: «il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie» sono aggiunte le parole: «nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona»;
    c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato in esenzione d’imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta».
    d) al terzo periodo le parole: «dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011» e le parole «con decreto del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012».
  6. L’articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all’articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

Art. 48.

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

  1. Dopo l’articolo 182-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        «Art. 182-quater. – (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). – I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.

        Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l’accordo siano omologati.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l’accordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma».
2. Dopo il comma quinto dell’articolo 182-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

        «Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.

        Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma».

Art. 49.

(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)

  1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
  3. b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
  4. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali»;
  5. b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
    c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4- Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
    d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis»;
    e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’ammininistrazione rappresentata»;
    f) il comma 9 è soppresso.
  6. All’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
  7. b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
    All’articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».

Art. 50.

(Censimento)

  1. È indetto il 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9º censimento generale dell’industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2011, di 277 milioni per l’anno 2012 e di 150 milioni per l’anno 2013.
  2. Ai sensi dell’articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’Istat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all’Istat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. L’Istat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:
  3. a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l’affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d’intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;
  4. b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell’incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze;
    c) i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all’Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
    d) limitatamente al 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d’intesa con il Ministero dell’interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
  5. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall’ISTAT.
  6. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all’esecuzione dei censimenti, l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell’ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l’Istat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell’avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
    5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
    Nelle more dell’adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l’ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l’ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell’anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all’ISTAT. Il Ministero dell’Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. L’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell’INA con quanto previsto dal presente comma.
    6. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall’ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
  7. a) l’ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;
  8. b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l’erogazione di appositi contributi;
    c) l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell’Istat è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
    Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6º censimento generale dell’agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall’Istat, tra i dipendenti dell’amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L’ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
    8. Al fine di ridurre l’utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale che risulti in esubero all’esito del riordino previsto dall’articolo 7 nonché dell’applicazione dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è trasferito all’istat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell’ente di destinazione.
    9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all’articolo 17, comma 2, deI decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.

Art. 51.

(Semplificazione dell’installazione di piccoli impianti
di distribuzione di gas naturale)

  1. L’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d’inizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
  2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l’installazione e l’esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    3. L’impianto, costituito dall’apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l’impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1º marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda l’alimentazione elettrica.
    4. Sono abilitate all’installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell’impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di:
  3. a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
  4. b) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore.
  5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dell’autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell’impianto, in occasione dei controlli, comporta l’applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
  6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
    7. Al comma 3, dell’articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «sessanta», sono sostituite dalle seguenti: «centoventi».

Art. 52.

(Fondazioni bancarie)

  1. L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell’ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell’economia e delle finanze anche dopo l’istituzione dell’autorità di cui ai primo periodo.

Art. 53.

(Contratto di produttività)

  1. Nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
  2. Nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
    3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.

Art. 54.

(EXPO)

  1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all’articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
  2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
    3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell’evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.
    3. Sull’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 55.

(Disposizioni finanziarie)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall’attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l’anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall’attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l’anno 2012 fino a 600 milioni di euro.
    3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati, vengono stabilite le specifiche destinazioni in coerenza con quanto previsto dai predetti commi 74 e 75. È autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l’anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
    4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150º Anniversario dell’unità d’Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 è integrato di 18,5 milioni di euro per l’anno 2010.
    5. Ai fini della proroga nell’anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrato di 320 milioni di euro per l’anno 2010.
    6. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 1.700 milioni di euro per l’anno 2011 e di 250 milioni di euro per l’anno 2012, mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del precedente periodo sono destinate all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno 2011.
    7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall’articolo 7, comma 24, dall’articolo 9, comma 30, dall’articolo 11, commi 5 e 15, dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall’articolo 14, commi 13 e 14, dall’articolo 17, comma 1, dall’articolo 25, dall’articolo 38, comma 11, dall’articolo 39, commi 1 e 4, dall’articolo 41, dall’articolo 50, comma 1, dall’articolo 53 e dall’articolo 55, pari complessivamente a 1.007,662 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.480,822 milioni di euro per l’anno 2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede:
  3. a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall’articolo 3, dall’articolo 6, comma 15 e 16, dall’articolo 15, dall’articolo 19, dall’articolo 21, dall’articolo 22, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, dall’articolo 26, dall’articolo 27, dall’articolo 28, dall’articolo 31, dall’articolo 32, dall’articolo 33, dall’articolo 38, e dall’articolo 47, pari a 908 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l’anno 2012, a 597,222 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;
  4. b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall’articolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro per l’anno 2010;
    c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall’anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 56.

(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 31 maggio 2010.

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