Associazioni, partiti politici, Codice civile e Magistratura

Avv. Prof. Mario Bassani

Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile – 3 febbraio 2022/Ord. Presidente Scoppa – Relatore Pugliese – Steve Brian Hutchinson, Liliana Coppola e Renato Delle Donne c/Associazione “Movimento 5 Stelle.
Il Movimento 5 Stelle è una associazione non riconosciuta secondo le norme del titolo II del Codice Civile. I diritti degli associati hanno piena tutela e possono essere esercitati come previsto dall’articolo 23 del codice medesimo.

Il giudizio

A conclusione di un procedimento cautelare promosso in via incidentale in un giudizio ordinario di cognizione, il Tribunale di Napoli ha stabilito come misura cautelare provvisoria e fatta salva la decisione di merito, che è illegittima l’esclusione di un gruppo di iscritti del Movimento 5 Stelle dalla partecipazione al voto per l’adozione e approvazione del nuovo statuto, e con essa le norme introdotte nello statuto medesimo con cui vengono stabilite le regole per la partecipazione medesima. Ne è derivata anche la sospensione del presidente che è stato eletto nella previsione di questo nuovo statuto.
L’articolo 6 dello statuto sottoposto a revisione prevedeva l’esclusione dalla votazione di iscritti da meno di sei mesi, previa conforme deliberazione da parte del comitato di garanzia, deliberazione non intervenuta. Malgrado l’assenza di questo presupposto, gli iscritti con meno di sei mesi sono stati esclusi dalla votazione.
Trovandosi in questa condizione, tre degli iscritti esclusi hanno promosso giudizio avanti al Tribunale di Napoli perché siano dichiarate invalide le deliberazioni che hanno impedito l’esercizio del diritto di voto, e con esse l’elezione del presidente.
Pendendo il giudizio, e invocata l’urgenza di un provvedimento interdittivo, gli attori hanno attivato la domanda cautelare prevista dall’articolo 669-quater c.p.c. chiedendo la sospensione degli atti impugnati, che il Tribunale ha accolto con l’ordinanza qui in esame in attesa della definizione del giudizio di merito.

L’ordinanza

Il Tribunale, decise alcune questioni di ordine processuale, ha accolto la domanda sospensiva sul rilievo che le parti istanti, in quanto partecipi alla associazione denominata Movimento 5 Stelle, hanno qualità di soci i cui diritti trovano tutela nell’articolo 23 del Codice Civile. Quanto alla legittimazione ad agire, il Tribunale ha osservato che l’interesse tutelato, oltre a quello del singolo associato, è diretto a garantire il regolare svolgimento della vita associativa del quale lo statuto è presidio, come appunto prevede il richiamato articolo 23 Cod. Civ.
Così censurata la deliberazione di approvazione del nuovo statuto, il Tribunale ha conseguentemente sospeso la deliberazione di elezione del presidente che ne è seguita e che lì ha trovato fonte.
Il Tribunale non ha ritenuto di entrare nel dibattito sulla natura del Movimento come soggetto politico, avendo ritenuto pacifica quella di soggetto privato.

Il commento

La decisione è puntuale nella sua sintesi e non richiederebbe un commento se non per cogliere l’occasione di svolgere alcune annotazioni sulla natura del Movimento 5 Stelle.
Richiamandosi ai principi c.d. fondanti, il Movimento non intende indossare la veste di partito e, sempre secondo quei medesimi principi, non intende organizzarsi neppure come movimento politico seguendo i criteri fissati dal D.L. 28 dicembre 2013 n. 149 convertito in legge 21 febbraio 2014 per poter legittimamente beneficiare di donazioni e contribuzioni private. Il Movimento dovrebbe infatti osservare le prescrizioni dell’articolo 3, c.1, D.L. 149/2013 cit. che impongono l’onere di dotarsi di uno statuto con specifici contenuti quali il metodo democratico nella organizzazione interna e come modo di concorrere alla elaborazione della politica nazionale secondo la formulazione dell’articolo 49 della Costituzione. Lo statuto di un partito, o movimento, politico deve secondo la norma richiamata prevedere criteri e procedimenti di affiliazione, l’enunciazione dei doveri e dei diritti degli iscritti, la composizione e i criteri di elezione e di nomina degli organi assembleari e direttivi, il codice di disciplina con le sanzioni in caso di violazioni.
Nello statuto originario del Movimento non trovano applicazione le norme qui richiamate, perché ha veste, come rilevato dal Tribunale di Napoli con la sua ordinanza, di una associazione non riconosciuta. La sua costituzione è avvenuta con atto 14 dicembre 2012 Notaio dott. D’Amore di Cogoleto rep. 3442/racc. 2689 su iniziativa dei signori Giuseppe Grillo, Enrico Grillo e Enrico Maria Nadasi, con organizzazione interna, peraltro provvisoria fino a che un nuovo statuto non vi provveda. Regime provvisorio rimosso con le deliberazioni adottate nell’agosto 2022 e ora sospese.
Malgrado questa connotazione, il Movimento opera come partito politico. Partecipa con suoi candidati alle competizioni elettorali nazionali e locali, si organizza in gruppi parlamentari, designa propri iscritti e aderenti a cariche pubbliche, partecipa a dibattiti su temi politici, e a quant’altro caratterizza la vita e l’attività di un partito.
Prendendosi atto che questa associazione finisce con il configurarsi partito politico taluni, commentando l’ordinanza, hanno sostenuto che la magistratura non deve interferire nella dinamica politica, quasi a configurare un conflitto di poteri. La magistratura è preposta a vigilare sul solo rispetto delle regole e non sulle decisioni che sono riservate alla discrezionalità operativa degli organi rappresentativi e direttivi.
Per ora non resta che attendere la conclusione del giudizio di merito e si conoscerà la decisione conclusiva che il Tribunale adotterà. La fondatezza delle motivazioni dell’ordinanza induce a ritenere che se ne avrà conferma.

Mario Bassani

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