Commento al secondo comma dell’articolo 73 del DL n. 18/2020

di Mario Bassani e Vittorio Italia

Commento al secondo comma dell’articolo 73 del DL n. 18/2020

Questo comma introduce la possibilità di disporre lo svolgimento delle sedute di organi collegiali in video conferenza anche se questa modalità non è prevista nei rispettivi regolamenti.

Trattasi di norma speciale, in quanto derogatoria rispetto a norme regolamentari e che prevale su di esse, disapplicandole, in quanto gerarchicamente superiore e di efficacia temporale che verrà meno al cessare della situazione di emergenza da certificare con il medesimo strumento normativo che l’ha dichiarata (il DL n. 18/2020).

Analoga facoltà è prevista dall’articolo 106 del medesimo decreto per le società per azioni e per quelle a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, oltre alla proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci in deroga agli articoli 2364 e 2478-bis del codice civile.

Nella sua apparente sinteticità presenta però alcune difficoltà interpretative e applicative in alcuni punti che occorre chiarire.

1. La deliberazione con la quale viene esercitata la facoltà di attivare la video conferenza.

È noto che gli atti che incidono sui regolamenti e sulla loro applicazione devono essere adottati nei medesimi modi e forme con le quali i regolamenti medesimi devono essere approvati. Dovranno quindi deliberare gli organi ai quali gli statuti e i regolamenti attribuiscono questa competenza secondo le regole ordinarie.

2. Gli enti ai quali la norma è diretta.

2.1. Gli enti pubblici nazionali e le loro articolazioni territoriali.

La nozione di ente pubblico è assai ampia e comprende quelli la cui natura e funzione sono di per se’ attributive di tale classificazione e ve ne sono molti che a prima vista non lo sembrerebbero. Si pensi alle federazioni sportive, agli enti di promozione del turismo e della cultura, e a molti altri. Per l’individuazione soccorre l’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT nella previsione dell’articolo 3, c. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (la legge di bilancio per il 2010). L’ultimo aggiornamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 226 del 28 settembre 2019, con le classificazioni e a articolazioni della nota illustrativa ISTAT 25 ottobre 2019.

2.2. Gli organismi del sistema camerale.

La norma li prende in specifica considerazione, sebbene già siano compresi nell’elenco ISTAT. Per ausilio all’interprete, questi organismi sono, oltre alle Camere di Commercio, l’Unione Nazionale e le Unioni regionali, e le Aziende speciali quando queste abbiano organi collegiali secondo le previsioni dei loro statuti.

3. Le modalità di svolgimento della video conferenza.

Lo svolgimento deve avere modalità e strumenti in grado di garantire il riconoscimento delle persone che vi accedono, la protezione degli accessi e la conservazione dei dati, seguendo le prescrizioni dettate da norme comunitarie (Direttiva 96/46/EC – General Data Protection Regulation e Regolamento 27 aprile 2026 n. 2026/979). Altri sistemi di sicurezza sono SOX GITC Control (Serbanes Oxley General Infomation Technology Controls) che gli operatori dei sistemi informatici degli enti conoscono.

Sorgono tuttavia alcuni problemi di non agevole soluzione, quali la pubblicità delle sedute quando i regolamenti la prevedono (ipotesi invero remota attesa la natura di questi enti). La pubblicità è in ogni caso garantita, quando non vi sia una visione diretta, dalla consultazione sul sito dell’ente di quanto vi viene pubblicato.

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