Equo compenso. Il decreto fiscale introduce l’art. 13-bis nella l. n. 247/2012 che disciplina il tanto atteso equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. La nuova norma si occupa del compenso degli avvocati nelle convenzioni stipulate, anche in forma societaria, per lo svolgimento dell’attività professionale in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese.
Nel testo normativo c’è scritto che «si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alle qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6».
Inoltre il testo normativo sancisce la nullità delle clausole vessatorie che «determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato». Inoltre si considerano vessatorie le clausole che consistono nella riserva al cliente delle facoltà di modificare le condizioni del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito, o ancora nella possibilità di anticipare a carico del professionista le spese della controversia, nonché l’ipotesi di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Conclusivamente il nuovo articolo dispone che il principio dell’equo compenso deve essere garantito in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Assicurazione professionale obbligatoria. L’art. 19-novies del decreto fiscale prevede la soppressione di alcune parole (in particolare del lemma “a sé e”) dell’art. 12, comma 2, l. n. 247/2012 in materia di assicurazione professionale obbligatoria.
In particolare con la nuova formulazione dell’articolo è previsto che l’avvocato, l’associazione o la società di professionisti hanno l’obbligo di stipulare apposita polizza per la copertura degli infortuni solo per i propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dallo studio legale.
Riferimenti:
l. n. 172 del 4 dicembre 2017