{"id":1461,"date":"2018-01-29T00:01:32","date_gmt":"2018-01-28T23:01:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.focusdiritto.it\/focusamministrativo\/?p=1461"},"modified":"2018-01-27T15:15:12","modified_gmt":"2018-01-27T14:15:12","slug":"sullimpugnazione-dellatto-c-d-plurimotivato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.focusdiritto.it\/focusamministrativo\/2018\/01\/29\/sullimpugnazione-dellatto-c-d-plurimotivato\/","title":{"rendered":"Sull\u2019impugnazione dell\u2019atto c.d. plurimotivato"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Secondo quanto affermato in sentenza, da parte dell\u2019adito Collegio di Palazzo Spada, quando un provvedimento amministrativo si fonda su una pluralit\u00e0 di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), \u00e8 sufficiente a sostenere la legittimit\u00e0 dell\u2019atto stesso la conformit\u00e0 a legge anche di una sola delle ragioni addotte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In altre parole, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il Giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell\u2019atto impugnato, idonea, di per s\u00e9, a sorreggere la legittimit\u00e0 del provvedimento impugnato, ha la potest\u00e0 di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di assorbimento delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall\u2019ordine in cui le censure sono articolate dall\u2019interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell\u2019atto (indipendentemente dalla eventuale invalidit\u00e0 di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l\u2019interesse del ricorrente all\u2019esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A identica conclusione, nel senso cio\u00e8 che basta la legittimit\u00e0 di una sola delle motivazioni per sorreggere l\u2019atto lesivo, si perviene quando, nei riguardi di una delle motivazioni autonome poste a fondamento dell\u2019atto medesimo, non sia stata sollevata censura alcuna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Si \u00e8 affermato altres\u00ec in giurisprudenza:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; &lt;&lt;Come gi\u00e0 chiarito dalla Sezione in precedenti pronunce (ex multis,\u00a0v. T.A.R. Bari sez. III, sent. n. 410 del 26.4.2017) \u201cSecondo la consolidata giurisprudenza (ex pluribus, Cons. Stato, VI, 17 luglio 2008, n. 3609; V, 6 giugno 2011, n. 3382; V, 21 ottobre 2011, n. 5683; IV, 6 luglio 2012, n. 3970), quando un provvedimento amministrativo negativo \u00e8 fondato su una pluralit\u00e0 di motivi, tra loro autonomi, proprio come nel caso in esame, \u00e8 sufficiente che resti dimostrata, all\u2019esito del giudizio, la fondatezza di uno solo di questi perch\u00e9 ne derivi la consolidazione dell\u2019atto, stante l\u2019impossibilit\u00e0 di disporne l\u2019annullamento giurisdizionale. A fronte di un atto c.d. &#8220;plurimotivato&#8221;, l&#8217;eventuale fondatezza di una delle argomentazioni addotte, infatti, non potrebbe in ogni caso condurre all&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, in quanto esso rimarrebbe sorretto dal primo versante motivazionale risultato immune ai vizi lamentati (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 63 del 17 gennaio 2011)\u201d&gt;&gt; (Tar Puglia, Bari, sez. III, 1 dicembre 2017, n. 1235);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&#8211; &lt;&lt;il provvedimento inibitorio si fonda su di una pluralit\u00e0 di motivazioni con la conseguenza che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, \u201cil rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell\u2019atto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all\u2019esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell\u2019atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l\u2019interesse del ricorrente a ottenere l\u2019annullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe supportato dall\u2019autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo\u201d (sugli atti plurimotivati v. di questa Sezione, ex aliis, la sent. 21 novembre 2016, n. 11621; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3194, nonch\u00e9 Cons, Stato, sez. III, 3 novembre 2016, n. 4611: \u201cIn presenza del cd. atto plurimotivato \u00e8 sufficiente la legittimit\u00e0 di una sola delle giustificazioni per sorreggere l\u2019atto in sede giurisdizionale\u201d)&gt;&gt; (Tar Molise, Campobasso, sez. I, 07 settembre 2017, n. 282).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em><strong>Riferimenti:<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><u><a href=\"https:\/\/www.focusdiritto.it\/focusamministrativo\/2018\/01\/02\/consiglio-sez-vi-02-01-2018-n-3\/\">Consiglio di Stato, sez. VI, 02\/01\/2018, n. 3<\/a><\/u><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo quanto affermato in sentenza, da parte dell\u2019adito Collegio di Palazzo Spada, quando un provvedimento amministrativo si fonda su una pluralit\u00e0 di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), \u00e8 sufficiente a sostenere la legittimit\u00e0 dell\u2019atto stesso la conformit\u00e0 a legge anche di una sola delle ragioni addotte. 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