1. La doppia posizione del Sindaco ed i rapporti con il Prefetto

IL PUNTO N. 1

Prof. Vittorio Italia

Ogni autorità amministrativa ha un’unica posizione ed una competenza, ma il Sindaco fa eccezione a questa regola generale.

Infatti, il Sindaco ha una duplice posizione giuridica. Egli è capo dell’Amministrazione comunale ed anche “ufficiale del Governo” (cioè “agente” del Governo, che “agisce” in favore del Governo). In quest’ultima posizione giuridica egli è subordinato al Prefetto.

Vi sono quindi due situazioni normative diverse, e – per alcuni aspetti – contrapposte. Da un lato, vi sono le autonomie locali (che sono garantite e riconosciute, in quanto sono preesistenti allo Stato, art. 5 Cost.) e, dall’altro lato, vi sono i poteri del Prefetto, che è espressione dell’autorità centrale amministrativa.

Ci si deve quindi domandare se questa posizione del Sindaco sia ancora giustificata.

Nella vigente Costituzione non si fa alcun riferimento al Prefetto, e nel 1946 Luigi Einaudi, uno Studioso che non era certamente un rivoluzionario, aveva intitolato un Suo articolo “Via il Prefetto!”, dato che al tempo fascista il Prefetto era stato l’anello di congiunzione tra il potere centrale ed i Comuni e le Province.

La risposta alla domanda è, a mio avviso, positiva, per le seguenti ragioni:

  1. a) È necessario, specialmente per i problemi dell’ordine, sicurezza pubblica e della sanità, che vi sia un raccordo unitario, perché non è concepibile che ogni Comune o Provincia risolva questi problemi in modo autonomo.
  2. b) I moderni e veloci mezzi di trasporto e di comunicazione superano la dimensione locale, e richiedono un coordinamento, anche autoritativo, libero dai vincoli e contrasti dei partiti politici o di altre forme associative.
  3. c) La presenza ed il rilievo legislativo ed amministrativo delle Regioni (anche quelle a statuto ordinario) rischiano di spostare il baricentro politico -amministrativo dello Stato in direzione di tanti piccoli Stati-Regioni.

La presenza unificante del Prefetto costituisce un importante bilanciamento, anche per la soluzione urgente dei problemi locali. I nuovi problemi giuridici relativi alla figura del Sindaco ed ai rapporti con il Prefetto (ancora disciplinati, tra l’altro, dall’art. 54 del Tuel), richiedono una revisione della normativa vigente, e questa potrebbe essere l’occasione per chiarire molti punti dubbi. Non si tratta di cambiare solo il nome esterno (da Testo unico a Carta delle autonomie o titolo simile) ma di stabilire una modifica radicale, che vada all’interno dei problemi.

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Il controllo del Prefetto sul Sindaco relativamente alle ordinanze contingibili ed urgenti (ex art.53 TUEL)

Avv. Lorenzo Camarda

In costanza della pandemia Covid-19, sono riemerse talune questioni di sistema istituzionale, tra le quali il rapporto tra il Sindaco e il Prefetto.

In molti, anche tra gli addetti ai lavori, si sono chiesti quale sia il rapporto tra queste due Autorità, particolarmente dopo la riforma delle autonomie locali avviata con la legge 8 giugno 1990, n.142.

Per dare una risposta corretta alla questione  è necessario preliminarmente ricordare che il Sindaco è un Giano bifronte: capo dell’Amministrazione locale ed ufficiale del Governo. Due funzioni distinte poste in capo ad una sola persona in riferimento all’esercizio di due distinte sfere di potere.  Quando il Sindaco riveste il  ruolo di capo dell’Amministrazione locale egli non ha un diretto superiore gerarchico, quando invece riveste il ruolo di ufficiale del Governo (in specifiche materie di natura statale e tra queste l’ordine pubblico e l’emergenza sanitaria su scala nazionale) egli è posto in una sorta di dipendenza gerarchica subordinata al Prefetto.

Restringendo la questione alle ordinanze contingibili ed urgenti che il Sindaco può emanare nelle vesti di Ufficiale del Governo (ex art. 53 TUEL) ci si chiede se l’Autorità statale competente abbia il potere di annullamento delle stesse; stante l’abolizione del controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi adottati dagli enti locali per effetto della legge costituzionale 3/2001 che ha riformato il Titolo V e con esso ha abrogato l’art.130 Cost.

La risposta è affermativa, anche tenendo conto delle diverse ricostruzioni giuridiche del potere di annullamento straordinario  da parte delle Autorità statali sugli atti amministrativi che sono seguite nel tempo. La risposta   va ricercata all’interno dell’art. 5 della Costituzione “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali…”.  Tale principio si configura come guida per la lettura dell’intero impianto istituzionale della nostra Nazione e non può essere in alcun modo scalfito a Costituzione invariata. Conseguentemente, le ordinanze del Sindaco (ex art.53, TUEL) che riguardino competenze statali di ordine pubblico e di sanità pubblica a livello statale  sono passibili di annullamento da parte dell’Autorità statale allorquando si manifestino illegittime e lesive dell’unità nazionale. A confermarlo è il Consiglio di Stato che, con parere reso al Ministero dell’Interno del 7 aprile 2020, n. 735 su affare 260/2020, conferma la perdurante vigenza dell’art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n.400, e pertanto esprime il parere che il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento, con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, ha la facoltà, in qualunque tempo di annullare, d’ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità. Ulteriormente il Consiglio di Stato, nel contesto del proprio parere, coglie l’occasione per sottolineare che “ la perdurante attualità e rilevanza di tale istituto, in un quadro di razionale equilibrio tra i poteri dello Stato e tra questi e le autonomie territoriali, è resa particolarmente evidente a fronte di fenomeni di dimensione globale quali l’attuale emergenza sanitaria da pandemia che affligge il Pese, dinnanzi ai quali l’unitarietà dell’ordinamento giuridico, pur nel pluralismo autonomistico che caratterizza la repubblica, costituisce la precondizione dell’ordine e della razionalità del sistema, in relazione ai fondamentali principi di solidarietà, formale e sostanziale, che ne rappresentano le basi fondative”.

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