Semplificazione in materia di organi collegiali nel D.L. 17 marzo 2020, n.18 art. 73, comma 3 “Cura Italia”

di Lorenzo Camarda

Semplificazione in materia di organi collegiali

nel D.L. 17 marzo 2020, n.18 art. 73, comma 3 “Cura Italia”

Sommario: Premessa. – 1. Descrizione degli organi della Città metropolitana e della Provincia, menomati temporaneamente, delle loro funzioni. – 2. La prima considerazione sulla legittimità del provvedimento. – 3. La seconda considerazione sul drafting del provvedimento. – 4.Conclusioni.

Premessa.

Sospesi sino al termine dell’emergenza virus COVID-19 i pareri sui bilanci espressi dalla Conferenza metropolitana (per la Città metropolitana) e dell’Assemblea dei Sindaci (per la Provincia). A stabilirlo è l’art. 73, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, nel quadro delle misure urgenti adottate dal Governo per contrastare gli effetti della pandemia che affligge il nostro paese.

La misura, mirata ad accelerare i tempi di approvazione dei bilanci, è senz’altro “pesante” in quanto assorbe nelle mani del potere esecutivo poteri, in tempi ordinari, posti in capo alle assemblee consultive. L’eccezionalità del momento “legittima” la scelta operata dal Governo sia sotto il profilo politico, sia anche sotto il profilo giuridico. Non siamo forse in un caso “straordinario di necessità”?

“Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.”

1. Descrizione degli organi della Città metropolitana e della Provincia menomati, temporaneamente, delle loro funzioni.

Per chiarezza espositiva si ritiene di descrivere distintamente la Conferenza metropolitana e l’Assemblea dei Sindaci rispettivamente nei due sottopunti indicati con le lettere dell’alfabeto a) e b).

Organi entrambi disciplinati dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” la cui sorte è trattata nello stesso modo dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

  1. a) La Conferenza metropolitana, organo di governo della Città metropolitana, è composta dal Sindaco metropolitano e dai Sindaci appartenenti alla Città metropolitana (comma 42, art. 1).

Relativamente alla questione in argomento “la Conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9” (ultimo capoverso comma 8, art. 1). A seguito del parere espresso dalla Conferenza metropolitana, (con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente) il Consiglio metropolitano approva in via definitiva i bilanci dell’ente (preventivo e consuntivo).

  1. b) L’Assemblea dei Sindaci, organo di governo della Provincia, è composta dai Sindaci dei comuni appartenenti alla provincia (comma 56, art. 1).

Relativamente alla questione in argomento “L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto” (penultimo capoverso, comma 55, art.1). A seguito del parere espresso dall’Assemblea dei Sindaci (con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residenti) il Consiglio provinciale approva in via definitiva i bilanci dell’ente (preventivo e consuntivo).

2. La prima considerazione sulla “legittimità” del provvedimento.

Premesso che all’interno delle specifiche competenze della Conferenza metropolitana e dell’Assemblea dei Sindaci, rientra la formulazione dei pareri sul bilancio. La norma statutaria consente l’introduzione di “altri pareri” in materia di iter procedimentale di formazione del bilancio e rispetto a questi si appunta la nostra attenzione. Infatti il D.L. 18/2020, all’art. 73, comma 3, recita “nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

La prima considerazione comune che vale sia per la Conferenza metropolitana che per l’Assemblea dei Sindaci e che entrambe le assemblee (entrambe costituite dai Sindaci) sono l’espressione democratica diretta del territorio e, pertanto, sono a garanzia della rappresentanza delle vocazioni territoriali di cui Città metropolitana e Provincia. Il fatto che le loro funzioni consultive siano “sospese” teoricamente possono suscitare qualche perplessità che possono arrivare ad intaccare lo stesso principio democratico. Non è così per chi scrive, in quanto le misure, peraltro temporanee, poggiano sull’emergenza della eccezionalità dell’evento “pandemia” che esige dal Governo provvedimenti urgenti. Pertanto la sospensione della formulazione dei pareri (di natura assembleare) delle due Assemblee (ancorché espressione diretta della volontà popolare) sembra utile al bisogno di accelerare i tempi procedurali, sia pure per l’approvazione dei bilanci (preventivo ed esecutivo) che sono sempre fonte di discussione. Discussione indispensabile ed essenziale in un regime democratico in tempi ordinari, ma non in tempi eccezionali come quello che stiamo vivendo. Fermo restando che l’impianto costituzionale, nel suo insieme, consente queste misure specie se adottate con l’apporto delle Regioni.

3. La seconda considerazione sul drafting legislativo.

Sia pure con le dovute scusanti dovute all’eccezionalità degli eventi che giustificano la convulsa scrittura dei Decreti legge (almeno sino a quando non sono convertiti in legge), non si può soprassedere a formule giuridiche generiche ed imprecise che sono foriere di sviamenti nell’applicazione delle norme, specie da parte dei Sindaci. Mi riferisco alla locuzione “nonché altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani”. Stante che in nome dell’autonomia statutaria (costituzionalmente protetta in forza ed in applicazione dell’art.5 Cost.) di cui godono, Città metropolitane e Province gli Statuti possono inserire nei loro Statuti una vasta gamma di “pareri” sembra utile segnalare la genericità usata dal legislatore nell’indicare “altri pareri” che sembra indicare tutti gli altri pareri, si presta ad essere equivocata, anche se già circoscritta nell’ambito del potere delle due Assemblee.

4. Conclusioni.

In sostanza si è d’accordo con le misure adottate dal Governo che, dovendo gubernare navem, è intervenuto in questa delicata operazione di economia procedurale “legittimata dagli eventi eccezionali. Anzi, sarebbe opportuno che il metodo fosse adottato con energia nelle questioni ancora più delicate che l’emergenza ha messo “a nudo”. Fermo restando che la questione, nel suo complesso, sotto il profilo strettamente giuridico, si presta a sottili ed utili considerazioni che, a mio parere, in questa fase devono lasciare il passo all’emergenza.

Diventa de minimis, almeno in questa occasione, il rilievo sul drafting che, comunque, dovrebbe essere migliorato e corretto in sede di conversione in legge del Decreto legge. 18/2

Share