Il regime tributario degli impianti di risalita a fune secondo la Cassazione e secondo la normativa di settore

  1. Premessa

Con sette ordinanze pubblicate il 21 febbraio 2019 con i numeri da 5070 a 5076 di identico oggetto e contenuto, la Suprema Corte ha statuito che gli impianto di risalita al servizio delle piste da sci, o per l’escursionismo, non sono da ritenersi mezzi pubblici di trasporto, ma strutture di natura e finalità commerciali.
La questione era stata sollevata avanti le Commissioni Tributarie sulla classificazione catastale di immobili pertinenziali a impianti di seggiovie quali strutture per i macchinari, ricoveri per il personale, ambiti di accesso agli impianti.

  1. La posizione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ritiene che ai fini della classificazione catastale, quale è regolata dall’articolo 8 del DPR 1 dicembre 1949 n. 1142 di approvazione del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano, gli impianti a fune utilizzati dagli sciatori e dagli escursionisti non rientrano nella classificazione del trasporto pubblico. Come si legge nelle ordinanze nel punto in cui vengono richiamate le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate, il discrimine fra servizio di trasporto pubblico e esercizio a contenuto e finalità commerciale (categorie D8 e E/1 della norma richiamata) è dato proprio dalla destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale nel secondo caso in quanto la struttura è destinata esclusivamente o prevalentemente al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi, turistico-escursionistici; servizio pubblico di trasporto nel primo caso in quanto l’impianto è destinato a garantire la mobilità generale.

Recependo queste argomentazioni, così la Suprema Corte, richiamando numerosi suoi precedenti conformi, decide il punto controverso: “(…) Gli impianti di risalita, funivie, sciovie, seggiovie e simili costituiscono strumenti indispensabili per il funzionamento di strutture sportive, quali le piste da sci e ausiliarie come rifugi, posti di ristoro e pronto soccorso, deposito attrezzi ecc. allestite dai Comuni per finalità di incremento turistico e sviluppo economico. Tali impianti sono soliti avere destinazione esclusivamente commerciale connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici. Questa Corte, [prosegue la sentenza] con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie, ha affermato che non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che presuppone una pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio e integrazione dell’uso delle piste sciistiche (…)”.

  1. La normativa di settore

Dal canto suo, la normativa che regola la materia, introdotta dalle Regioni delle aree alpine e appenniniche e dalle Province autonome di Trento e Bolzano particolarmente interessate a questa problematica, offre una soluzione che prescinde dalla demarcazione sopra delineata, consistente nella riduzione ad una unica categoria gli impianti a fune, qualunque sia la loro funzione, e quindi classificando trasporto pubblico anche gli impianti al servizio degli sciatori e dell’escursionismo.  Questa legislazione regionale e provinciale esclude la competenza dello Stato, come si rileva dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 ottobre 2006 n. 327.

La disciplina così introdotta è uniforme. La legge della Regione Valle d’Aosta 29 marzo 2018 n. 6, avente per oggetto interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive, all’articolo 3 individua fra i beneficiari “(…) i soggetti concessionari di linee di impianti a fune a vocazione sportiva (…)” in quanto di rilevanza pubblica a mente dell’articolo 1. La legge 17 novembre 2017 n. 21 della Provincia di Bolzano (la legge provinciale per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea) all’articolo 15, c. 6 (che sostituisce il comma 2 dell’articolo 43 della legge provinciale n. 1/2006) richiama le norme sugli impianti a fune qualunque sia la loro funzione sia sportiva e turistica che di trasporto.  Leggi analoghe sono quelle della Regione Piemonte n. 74/1989, della Regione Lombardia n. 36/1985 e della regione Toscana n. 76/1993.

Anche negli strumenti di pianificazione urbanistica sono presenti previsioni di azzonamento con specifica destinazione a impianti di risalita e a pisce da sci, trovando riferimento nella classificazione delle zone territoriali omogenee, alla lettera F del D.M. 2 aprile 12968 (parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale) e all’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Fra i primi esempi di siffatta classificazione, vi è il piano urbanistico del Comune di Santa Cristina Val Gardena, approvato con delibera della Giunta Provinciale di Bolzano 15 ottobre 1974 n. 4392, che nelle tavole di azzonamento prevede zone per gli impianti di risalita e per le piste da sci con la disciplina dettata dall’articolo 15 delle norme tecniche di attuazione.

Anche i regolamenti ministeriali recanti norme per l’esercizio e la sicurezza dei mezzi di trasporto a fune (D.M. 4 agosto 1998 n. 400 e D.M. 5 dicembre 2003 n. 392) non fanno alcuna distinzione fra le categorie di impianti, tenuto conto che l’articolo 3, c. 1, lettera 1) del regolamento dell’Unione Europea 9 marzo 2016, così definisce l’impianto a fune: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato. Questo, appunto, sul presupposto, che gli impianti per qualsivoglia loro funzione sono al servizio di trasporto accessibile da qualsiasi categoria di utenti.

  1. Altre decisioni del Giudice amministrativo

Meritano nota anche alcune decisioni del Giudice amministrativo che danno atto della presenza dei requisiti di pubblica utilità e pubblico interesse degli impianti a fune al servizio di aree sciistiche e di percorsi escursionistici, quali la sentenza del TAR Piemonte 23 giugno 20014 n. 1162 in tema di occupazione temporanea e d’urgenza delle arre necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, e la sentenza del TRGA, sede di Trento, 14 dicembre 2018 n. 278, che impone l’osservanza di norme di evidenza pubblica nell’attività contrattuale di soggetti concessionari di questi impianti.

  1. Cambiamenti della situazione di fatto e necessità di un aggiornamento normativo

La norma fiscale che introduce una distinzione fra impianti di trasporto a fune per il collegamento con il fondo valle di nuclei abitati (pure essi espressione di attività economica), al pari di una linea tranviaria o filoviaria, e impianti di risalita al servizio dello sport dello sci e dell’escursionismo, anche se tuttora applicabile, non è più attuale, perché è mutato il contesto che il legislatore del 1949 aveva preso a riferimento. Allora gli impianti al servizio delle zone sciistiche erano limitati a pochi ambiti, mentre sono presenti nelle regioni alpine con una rete fittissima. Ed anche come mezzo di trasporto, se così si può configurare il percorso che porta persone munite di sci da San Cassiano in Val Badia a Cortina d’Ampezzo, o da Selva Val Gardena a Canazei, oppure da Versaccio a Sesto Pusteria, o anche da San Vigilio di Marebbe a Riscone di Brunico.

Potrebbe dunque arrivare il momento per un aggiornamento normativo.

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