Attività edilizia e disciplina del lotto intercluso

Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, in linea generale, la pretermissione della pianificazione attuativa che sia imposta da un P.R.G. (a mezzo, in particolare, di un Piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata) configuri una fattispecie eccezionale che consegue solo alla comprovata ricorrenza, nel lotto interessato, dei caratteri propri del cd. “fondo intercluso” (Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5488; Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6229).
In sostanza, il soggetto interessato a procedere ad attività di costruzione senza la previa predisposizione degli strumenti attuativi richiesti dalla locale disciplina urbanistica ha l’onere di dimostrare che il proprio terreno è l’unico a non essere ancora stato edificato nell’ambito di una zona dotata di tutte le opere di urbanizzazione nella misura individuata dalla normativa di settore e dal locale P.R.G. come standard minimo.

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