Sull’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva

Si precisa in sentenza come l’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si possa ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2018, n. 1391 secondo cui: <<La prova in questione deve essere poi improntata a particolare rigore ed è in particolare escluso che siano una prova idonea le dichiarazioni sostitutive, come quelle di cui si discute in questo processo, le quali altrimenti verrebbero a costituire un mezzo surrettizio per aggirare i limiti e le cautele che circondano l’assunzione di una prova testimoniale (C.d.S., sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2626, relativa ad una fattispecie di domanda di condono concernente proprio una tettoia, e sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2270). La dichiarazione sostitutiva equivale astrattamente ad una testimonianza sui fatti che ne sono oggetto; se è introdotta nel processo come documento, e quindi senza una specifica valutazione di ammissibilità e rilevanza da parte del giudicante, non ha di per sé rilevanza giuridica; proviene da una persona che non è possibile interrogare nel caso di dubbi sulla sua attendibilità e che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, è esposta a sanzioni in linea di principio molto più lievi di quelle previste per la falsa testimonianza>>).

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