Project financing e risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, un binomio possibile?

Intervenuto in tema di finanza di progetto il Tribunale di Lanciano, nella sentenza in esame, osserva come, a norma dell’art. 183 d.lgs. 50/2016, con tale strumento (appunto finanza di progetto project financing) le amministrazioni aggiudicatrici negoziano un affidamento in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità, ossia stipulano una concessione di lavori che, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 50/2016, è <<un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere>>.
Ai sensi dell’art. 165, cc. 1 e 6, d.lgs. 50/2016, <<nei contratti di concessione come definiti all’articolo 3 […], la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall’articolo 3 […] riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario>>.

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