Limiti alla revocazione della sentenza del G.A.

Osserva in sentenza l’adito Consiglio di Stato come l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione della sentenza del G.A. ai sensi degli artt. 106 D.Lgs. n. 104/2010 e 395, n. 4, c.p.c. – debba rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

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