Presupposti normativi ed ermeneutici dell’istituto della fiscalizzazione dell’illecito edilizio

Osserva in sentenza l’adito Consiglio di Stato come il diaframma partecipativo dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non sia necessario ai fini dell’esercizio del potere repressivo in materia edilizia avendo questo carattere interamente doveroso.

Si richiama così in sentenza l’insegnamento facente capo all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 17 ottobre 2017, n. 9, la cui prima applicazione è stata fatta da Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595 secondo cui: <<l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198), né un’ampia motivazione>>.

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