Un pony può essere qualificato come “animale da compagnia”?

Secondo il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Lecce, Sezione II, 6 marzo 2018, n. 388, la risposta è affermativa, ed i Giudici hanno dichiarato illegittima l’ordinanza di un Sindaco che, per motivi igienici, aveva stabilito che un pony fosse allontanato dalla stalla collocata nell’ abitato del Comune.

Il Fatto

In un Comune della Puglia, il Sindaco ha emanato un’ordinanza (n. 15 del 2015), nella quale per motivi di igiene, ha ordinato al proprietario di un pony di allontanarlo dalla stalla che era situata nel centro abitato. L’ordinanza del Sindaco ha richiamato l’articolo 84 del Regolamento di igiene e sanità pubblica del Comune, che vietava di detenere nel centro abitato animali “non da compagnia”, ed ha anche ordinato di ricoverare questo animale in una stalla realizzata fuori dal centro abitato ed in zona agricola. Il proprietario del pony si è opposto all’ ordinanza depositando presso il Comune la documentazione medica che certificava il pregiudizio alla sua salute a causa dell’allontanamento coatto del pony. E’ intervenuta anche l’ Azienda sanitaria locale, che ha affermato che vi potevano essere problemi sanitari con lesione dei diritti dei terzi, sia per la presenza di cattivi odori, sia per la produzione di insetti che proliferano in presenza di determinati animali. Il Sindaco ha allora reiterato l’ ordinanza, ed il proprietario del pony l’ ha impugnata davanti al Tribunale amministrativo regionale, che ha accolto il ricorso, annullando l’ ordinanza del Sindaco.

La Sentenza

I Giudici del Tribunale hanno così argomentato:

  • Il pony può essere considerato “animale da compagnia”, perché la “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 definisce all’ articolo 1, comma 1, “animale da compagnia “ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per diletto e compagnia“;
  • la normativa di rango nazionale non consente di considerare il pony quale “animale da compagnia”, ma non lo esclude espressamente;
  • l’articolo 84 del Regolamento comunale di igiene e sanità del Comune lascia spazio ad un’interpretazione estensiva del concetto di “animale da compagnia”, tale da ricomprendere anche un pony.

 

Valutazione della sentenza

La sentenza, pur se costruita con attenzione, non sembra persuasiva, per le seguenti ragioni.

  • I Giudici hanno esattamente richiamato, per la soluzione di questa controversia, la “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia” del 13 novembre 1987, che è stata redatta in lingua inglese e francese, che sono quelle che fanno fede. Ma si è fermata l’ attenzione, e citato nella motivazione, il testo italiano tradotto, che afferma all’articolo 1, comma 1, che è “animale da compagnia” “ogni animale destinato ad essere tenuto dall’uomo in particolare presso il suo alloggio domestico”. La traduzione è inesatta, perché il testo inglese stabilisce,  nello stesso punto ,“ (…) in his household (…)”, e quindi nella sua casa domestica, nel suo alloggio domestico, e lo stesso vale per il testo francese, che afferma:  “(…) dans son foyer (…), e quindi “nel” suo alloggio.  

Da ciò deriva che l’ animale da compagnia deve avere dimensioni tali da poter essere tenuto nell‘alloggio domestico, e quindi all’interno della casa, e non “presso” di essa, e perciò in un’ altra struttura, come potrebbe essere una stalla.  Quindi, ad esempio, è possibile tenere nell’ alloggio o nella casa domestica, un cane, un gatto, un criceto, una piccola tartaruga d’ acqua, ma non sarebbe possibile tenere, come animale domestico, un elefante. La sentenza solleva quindi dei dubbi, perché ha tenuto conto della traduzione italiana, che non corrisponde al testo originale inglese e francese. .

  • E’ poi sottile, ma non persuasivo, l’ altro argomento svolto dai Giudici, che la

normativa di rango nazionale non considera il pony quale animale da compagnia, ma non lo esclude espressamente. Vi è qui un errore logico, perché il fatto che una cosa o un’ azione non siano esplicitamente escluse, non significa che tali cose o azioni siano consentite. L’ affermazione che tutto ciò che non è vietato è permesso, costituisce un’ affermazione politico- propagandistica, che non regge nel campo del diritto, dove è necessario tenere conto dell’ interesse generale e dei diritti delle altre persone. In conseguenza, ritornando al caso del pony, l’attenzione deve essere rivolta non soltanto alla salute del proprietario addolorato per l’ allontanamento del pony, ma anche alla tutela della salute dei vicini. Da ciò deriva che non si deve considerare se determinate cose o attività siano o non siano escluse, ma se determinate cose o attività siano, ed in quali limiti, esplicitamente consentite.

  • Egualmente non persuasivo è il conseguente ragionamento che l’articolo 84 del

Regolamento comunale di igiene e sanità lasci spazio ad un’interpretazione estensiva del concetto di animale da compagnia, tale da ricomprendere un pony. Il Regolamento comunale è soggetto ai principi fissati dalla legge ( art. 7, d.lgs. 267/2000), e deve quindi essere interpretato in riferimento alle leggi che prevedono e tutelano l’ igiene e la salute ( ad es. il Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, e la legge 833/1979 sul servizio sanitario nazionale). Quindi, per il caso concreto del pony, l’ interpretazione estensiva o restrittiva deve essere effettuata sulla base delle dimensioni dell’ animale, che devono essere tali da poter vivere “nell’ alloggio domestico, e non “presso di esso”, in una stalla, che oltre a tutto risulta collocata nell’abitato. Su quest’ultimo punto è opportuno rammentare che il Consiglio di Stato, Sez. III. 12 giugno 2015, n. 2900, ha ritenuto legittima l’ordinanza di un Sindaco che aveva ordinato al proprietario di una stalla, collocata nell’abitato, di dismetterla e sgomberare gli animali ivi tenuti.

Conclusioni

La sentenza, quindi, pur avendo esattamente individuato la norma che consentiva di risolvere il caso, non ha considerato che la norma era scritta in lingue straniere (inglese e francese), e che si doveva tenere conto del significato letterale di queste lingue, e non della traduzione italiana. Il pony è certamente è un animale meritevole di attenzione, ma l’ affetto che gli può essere rivolto non può svolgersi nell’alloggio domestico del proprietario, e – sotto questo profilo – il pony non può essere considerato come “animale da compagnia”.

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Prof. Avv. Vittorio Italia

Riferimenti: 

Tar Puglia, Lecce, sez. II, 06/03/2018, n. 388

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