Limiti al rilascio della licenza a portare le armi

Si ricostruisce in sentenza, da parte dell’adito Tar Potenza, il quadro normativo in tema di possesso di armi osservandosi come l’art. 39 R.D. n. 773/1931 disponga che il Prefetto ha la facoltà di vietare la detenzione delle armi «alle persone ritenute capaci di abusarne», mentre il successivo art. 43 preveda, oltre alle generali ipotesi comportanti il diniego di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui all’art. 11, ulteriori specifiche ipotesi indicate al comma 1, nonché, al comma 2 che “la licenza può essere ricusata […] a chi non dà affidamento di non abusare delle armi».

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