L’appello al Consiglio di Stato

Osserva in sentenza l’adito Consiglio di Stato come l’effetto devolutivo, tipico del secondo grado del giudizio, consenta al Giudice di valutare nuovamente ogni domanda riproposta, modificando o integrando la motivazione, ove necessario.

Il Giudice di appello, dunque, è in condizione di esaminare in modo compiuto le censure riproposte, anche per la parte in cui si ritiene che esse siano state esaminate in primo grado in modo sommario e comunque insufficiente o inadeguato.

In linea di principio nel giudizio di appello l’atto impugnato è la sentenza del Tar e non il provvedimento impugnato in primo grado, sicché l’appellante ha l’onere di confutare le argomentazioni e le statuizioni del Giudice di primo grado indicando i motivi per i quali la sentenza sarebbe erronea e da riformare.

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