Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79
Codice Civile
Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262
LIBRO TERZO. Della proprietà – TITOLO PRIMO. Dei beni – CAPO PRIMO. Dei beni in genere – SEZIONE SECONDA. Dei beni immobili e mobili
Articolo 817
Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.