GIUSTIZIA RIPARATIVA. LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: N. 5166 DEL 2026 (SECONDA PARTE)

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Pasquale avv. Lattari Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia. Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio; corresponsabile del Centro Antiviolenza per minori ed adolescenti della Regione Lazio con sede a Latina a seguito protocollo con Garante Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio.

La Cassazione Penale, a Sezioni Unite, n.5166 dopo la definizione della natura e finalità della GR (analizzata in precedente articolo) provvede a tacitare le incertezze interpretative degli operatori del diritto circa le problematiche derivanti dalle interpolazioni tra l’attività giurisdizionale del procedimento penale ed i programmi di GR. In particolare tra la possibile incisione dell’accesso al programma di Gr ed il principio della presunzione di innocenza costituzionalmente previsto.

 E le SSUU richiamano la pronuncia sulla GR della Corte Costituzionale che con la sentenza 128 del 2025 ha chiarito come l’inserimento del programma di GR nel processo penale non incide sui principi che sovraintendono al processo ed in primis alla presunzione di innocenza.

 “Come si è già rilevato (supra, punto 3.2.), il rapporto di alternatività/complementarità della giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale comporta che la prima non si configuri come un procedimento incidentale o parallelo rispetto al procedimento penale di cognizione, diversi essendone gli attori, in parte, le finalità, l’oggetto.

La giustizia riparativa – si è già accennato – si configura come un post factum che si sviluppa fuori del processo penale che resta largamente impermeabile ai contenuti della riparazione, salvo che, in caso di esito positivo, in relazione ai profili latamente commisurativi della pena, ai sensi dell’art. 133 cod. pen secondo quanto stabilito dall’art. 58 d.lgs. n. 150 del 2022.

La disciplina della giustizia riparativa non richiede, infatti, alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell’imputato, proprio perché il relativo programma non postula affatto l’accertamento di una responsabilità penale.”

 Peraltro, la natura di mero post factum della giustizia riparativa e, soprattutto, dell’eventuale esito positivo, appare elemento tale da contribuire a evidenziare la non fondatezza delle questioni per un ulteriore profilo: l’esito riparativo, infatti, può incidere su attenuanti, commisurazione della pena o concessione di benefici, ma nell’ambito dell’esercizio dei medesimi poteri discrezionali assegnati al giudice ai fini, proprio, del riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione o del risarcimento del danno (art. 62, numero 6, primo periodo, cod. pen.). In altri termini: l’esito riparativo può essere assunto dal giudice quale “elemento di fatto” successivo al fatto-reato ai fini dell’esercizio della discrezionalità nella commisurazione (art. 133 cod. pen.), nell’attenuazione (art. 62 cod. pen.) o nella sospensione (art. 163 cod. pen.) della pena e rientra nella base cognitiva e valutativa allo stesso modo dell’“elemento di fatto” dell’avvenuto risarcimento”

Invero, si tratta di attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente, come un programma (e non come un procedimento, almeno nell’accezione processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto – il mediatore – che non è chiamato in alcun modo a ius dicere e ha l’obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti nel procedimento penale, di “curare” le conseguenze derivanti dal reato.

Il profilo della disciplina dell’informazione sull’accesso va dunque scrutinato sul presupposto che non si tratta di un procedimento speciale ovvero di un procedimento incidentale o complementare, non essendo ancorato al processo penale, cui semplicemente si affianca”.(Corte costituzionale n. 128 del 2025).

Le SSUU sui portati della Consulta fondano l’impugnabilità del provv.to di rigetto della richiesta di accesso alla GR.

Il quadro normativo richiamato è:

-l’innesto è previsto dall’art. 44 dlgs 150, dall’ art. 129 bis cpp e dall’art. 45 ter disp att cpp – ossia:

– la previsione della GR per tutti i reati in ogni stato e grado del proc.to penale (art. 44)

– il potere di disporre l’invio delle parti al centro di GR da parte dell’autorità giudiziaria (individuata ex art. 45 ter disp att cpp) come discrezionale e con provv.to motivato vagliando discrezionalmente l’utilità del programma per la risoluzione delle questioni derivanti dal reato, e l’assenza di pericolo concreto per le parti e per l’accertamento dei fatti (art. 129 bis cpp)

E su tali presupposti le SSUU chiariscono:

il giudice è garante del contatto tra processo e GR: nel processo sono prioritarie le esigenze di accertamento del reato e della responsabilità nel rispetto delle garanzie processuali e di sicurezza delle parti ed il giudice accerta la compatibilità del programma di GR        con il processo

processo penale e GR sono separate e rette da regole profondamente diverse e perseguono risultati diversi: la GR (art. 43 co.2 d.leg.vo 150) ha il fine del riconoscimento della vittima, della responsabilizzazione del reo e ricostituzione dei legami sociali; e fondate sul presupposto comune un fatto di rilevanza penale

-anche la rilevanza pubblicistica dell’esecuzione della pena attribuisce al magistrato di sorveglianza l’autorizzazione – circa l’accesso al programma di GR art. 15 bis OP – previa valutazione dell’utilità del programma in relazione ai criteri di accesso ai fini dei benefici previsti all’esito (art. 1 co. 18 lett c legge delega)

-in assenza del processo e dell’autorizzazione giudiziale – si pensi al periodo precedente alla proposizione della querela o successivamente all’estinzione del giudizio o dell’esecuzione – la GR è un servizio pubblico a favore delle persone per la conflittualità personale o sociale.

-una volta avviato il procedimento penale si può svolgere la GR solo ed esclusivamente in presenza di tale provv.to autorizzatorio del giudice;

l’art. 129 ccp è la guida procedurale per l’avvio della GR: è il giudice che apre le porte del programma anche se non le varca

-Il programma riparativo può essere alternativo al processo penale (per i casi di reati a querela risolvendosi l’esito in una remissione della querela che incide sull’estinzione) o complementare (l’esito riparativo produce per tutti gli altri reati un’attenuazione della pena)

In ragione di ciò sia la valutazione ex art 129 bis cpp (e 15 OP) che l’attività giudiziale circa l’esito nel procedimento penale (art. 58 d lgs 150) o nell’esecuzione (art. 15 OP) hanno ricadute processuali – pur se il programma di GR è estraneo al processo – ed hanno quindi natura giurisdizionale. E da emanarsi con i tipici provv.ti giudiziali (ordinanza giudice o decreto del PM).

Ne consegue che il provv.to di rigetto da parte dell’autorità giudiziaria è impugnabile.

Ed è impugnabile con le forme ex art. 586 cpp ossia l’ordinanza unitamente alla sentenza che definisce il grado ed a prescindere se il reato sia a querela o d’Ufficio e fondata sul concreto interesse all’impugnazione per l’utilità che ne possa derivare alla persona.

Sussiste quindi – affermano le SSUU – un vero e proprio diritto di accedere ad un programma di GR per chiunque vi abbia interesse (ex art. 43 co.3 dlgs 150).

E ciò anche se il programma di GR ha ampi margini di aleatorietà ed imprevedibilità fondati da un lato sulla volontarietà e consensualità della GR e dall’altro sulla valutazione di fattibilità del programma da parte dei mediatori indubbiamente incide giuridicamente sul processo e con effetti sostanziali o sull’estinzione del reato (art. 153 secondo comma n2 cp) o sulla determinazione della pena (artt. 133 co.2 , 62 n. 6 e 163 co.4 cp)

 La CASSAZIONE A SEZIONI UNITE ha affermato il seguente principio di diritto: il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.[1]

 Ebbene, la Corte di cassazione ha offerto un insegnamento notevole, mostrando come, in un contesto complesso quale quello contemporaneo, sia auspicabile che l’ordinamento penale si doti di strumenti nuovi. Soprattutto quando si tratta di strumenti che, come la giustizia riparativa, appaiono potenzialmente idonei a restituire al sistema penale, inteso in senso lato, la piena capacità di perseguire i propri obiettivi costituzionali.

Per questa ragione, auspichiamo che la sentenza delle Sezioni Unite possa imprimere, a livello centrale e periferico, un’accelerazione al lungo percorso amministrativo per la completa attivazione dei servizi di giustizia riparativa. “[2]

[1] Per il testo della sentenza ed il comunicato all’esito dell’udienza vd https://www.cortedicassazione.it/it/sezioni_unite_penale.page?search=giustizia+Riparativa

[2]Gian Luigi Gatta Mitja Gialuz LE SEZIONI UNITE SULLO STATUTO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA: TRA VOLTO COSTITUZIONALE DELLA PENA E GARANZIE DEL GIUSTO PROCESSO in SISTEMA PENALE 13 FEBBRAIO 2026 in https://www.sistemapenale.it/it/scheda/gatta-gialuz-le-sezioni-unite-sullo-statuto-della-giustizia-riparativa-tra-funzioni-costituzionali-della-pena-e-garanzie-del-giusto-processo

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