GIUSTIZIA RIPARATIVA. LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: N. 5166 DEL 2026 (PRIMA PARTE)

Home 9 News 9 GIUSTIZIA RIPARATIVA. LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: N. 5166 DEL 2026 (PRIMA PARTE)
Share
Pasquale avv. Lattari Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia. Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio; corresponsabile del Centro Antiviolenza per minori ed adolescenti della Regione Lazio con sede a Latina a seguito protocollo con Garante Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio.

La Cassazione Penale, a Sezioni Unite, con sentenza depositata il 9 febbraio 2026 (ud. 30 ottobre 2025), n. 5166 ha deciso sui contrasti che si erano generati nelle diverse sezioni circa l’impugnabilità del provv.to di rigetto della richiesta di rinvio al centro per la giustizia riparativa.

La Sezione V della Corte di Cassazione udienza 28 marzo 2025, chiamata a pronunciarsi sulla questione «se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen.» aveva rimesso la questione alle Sezioni unite della Cassazione.

 La CASSAZIONE A SEZIONI UNITE ha affermato il seguente principio di diritto: il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.[1]

Le SSUU della Cassazione con questa sentenza hanno risolto il contrasto tra i diversi orientamenti creatisi sull’impugnabilità del provv.to di rigetto dell’istanza ex art. 129 cpp:

la sentenza 6595 del 2023 affermava “che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui li giudice nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo il provvedimento natura giurisdizionale.[2] La sentenza oltre alla non previsione di impugnabilità del provv.to di rigetto, ed alla non riconducibilità di tale strumento a quelli che incidono sulla libertà personale ricorribili ex art. 111 Cost.ne ed alla discrezionalità del giudice circa l’invio ad un centro di GR afferma la natura non giurisdizionale del procedimento riparativo, consistendo in “un servizio pubblico di cura relazionale tra persone” estraneo al processo penale e che non sottostà alle sue regole.

la sentenza 33152 del 2024 affermava che l’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all’art. 129 bis cod. proc. pen., emessa durante li compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma primo cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall’imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibili di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo.” [3]

la sentenza 131 del 2025 afferma invece: “Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, può ad avviso del collegio, ritenersi che l’ordinanza di mancato invio al programma di giustizia riparativa pronunciata dal giudice investito dalla richiesta dell’imputato è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio ai sensidell’art.586 cod. proc. pen., senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela rimettibili e reati procedibili di ufficio.” [4]

Le SSUU in sentenza n 5166 ritengono che. “Deve essere confermato l’orientamento secondo cui è impugnabile, unitamente alla sentenza che conclude il grado di giudizio, l’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, Senza alcuna distinzione tra i reati in relazione al loro regime di procedibilità.” (vd sentenza pg. 6)

La Cassazione – a sostegno – desume argomenti derivanti sia dall’interpretazione letterale dell’articolo 129 bis CPP sia “da un’esegesi sistematica della disciplina organica della giustizia riparativa, Come dettata nel titolo IV Del decreto legislativo. 10 ottobre 2022, numero 150 (Articoli 42-67)”

Circa l’interpretazione e l’esegesi della disciplina organica della GR

“L’inserimento della giustizia riparativa nel sistema della giustizia penale ha determinato l’ampliamento delle risposte dell’ordinamento alla commissione di un reato. Infatti, In aggiunta alla risposta punitiva, è stata prevista la possibilità di coinvolgere, su base volontaria e consapevole, l’autore del reato, la vittima e, eventualmente, anche la comunità, in un processo dialogico realizzato con l’ausilio di mediatori qualificati volto alla ricomposizione della frattura relazionale prodotta dal fatto illecito. (Articolo 42, decreto legislativo 150 del 2022.) Ricomposizione suscettibile di riverberarsi positivamente sul processo penale, comportando, in alcuni casi, l’estinzione del reato, in altri una più benevola determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato.” (vd pg. 6-7)

La Cassazione:

– richiama la relazione illustrativa al decreto legislativo 150 del 2022 laddove afferma che la giustizia riparativa “si affianca, senza sostituirsi al processo e all’esecuzione: essa si muove su binari differenti rispetto all’accertamento della penale responsabilità circa il fatto di reato (pg 184).”

-afferma che la giustizia riparativa costituisce un modello di giustizia complementare alla giustizia penale tradizionale e mira in conformità ai principi sanciti dalle fonti internazionali. a promuovere “Il riconoscimento della vittima del reato., la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la Comunità (art.43 co. 2 d.lgs.150/2022)

-ribadisce che la giustizia riparativa non incide sull’accertamento della responsabilità penale. Richiama a sostegno:

  1. a) l’articolo 58 del decreto legislativo 150 del 2022 che prevede solo effetti in bonam partem e con divieto espresso. Di effetti sfavorevoli per la persona indicata come autore dell’offesa;
  2. b) la relazione illustrativa al decreto 150 che motiva le scelte anche formali della normativa “dal doveroso rispetto della presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna, condanna definitiva.” (pg 352)

-evidenzia l’immagine di un percorso parallelo autonomo della giustizia riparativa rispetto al processo penale quale “valore aggiunto rispetto alla giustizia penale, tradizionale favorendo la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell’autore e la prevenzione della recidiva, senza compromettere la garanzia costituzionale assicurata all’imputato.”

Circa la natura della GR.

La Cassazione – con un’affermazione da rimarcare per la precisione e profondità – continua:

“Se questi ne sono gli obiettivi, il modello di giustizia riparativa così delineato – che mette al centro le persone e facilita la comprensione del disvalore sostanziale di ciò che è accaduto –risulta del tutto coerente con il volto costituzionale della pena, umana nei contenuti e tesa alla rieducazione del reo.

L’incontro dialogico tra l’autore del reato e la vittima, o anche esponenti della collettività, realizzata attraverso il percorso riparativo scandito dai mediatori, può infatti rivelarsi un concreto strumento di attuazione dell’articolo 27, terzo comma, Costituzione: la comprensione, da parte dell’autore del reato del documento cagionato con le proprie condotte ne consente la responsabilizzazione e., quindi, la risocializzazione, mentre la riconciliazione con la vittima del reato determina un effetto di pacificazione sociale, prevenendo il rischio di recidive e favorendo indirettamente la detrazione processuale.

In conclusione, la giustizia riparativa si configura come uno strumento idoneo ad attuare o a integrare le funzioni costituzionali della pena, senza derogare alle garanzie del giusto processo quanto all’accertamento delle responsabilità penale e consente di promuovere, attraverso il dialogo e la responsabilizzazione delle persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di un reato o da esso segnate, una giustizia che non rinuncia alla legalità, ma la rafforza ricostruendo legami e promuovendo la pacificazione sociale.” (pg. 8)

La Cassazione a SSUU – riportando espressioni non giuridiche o giudiziarie come ricostruzione dei legami, pacificazione etc. – mostra di aver effettuato una disamina dell’essenza della GR come elaborata dalla migliore dottrina. [5]

Va ricordato che la disciplina organica della GR è solo il contenitore – i principi, le procedure, gli effetti sul processo – ma non ne descrive il contenuto: il cuore della giustizia riparativa. L’essenza della GR, è proprio elaborata dagli operatori e dagli studiosi alla luce degli avanzamenti esperienziali delle attività sviluppatesi anche in Italia – ben prima della regolamentazione normativa – e che hanno dato così sostanza ed ispirazione agli operatori ed alla cultura della GR. Va ricordato come proprio l’artefice della riforma la ministra Cartabia abbia affermato che “ la GR è una realtà che sta dando forma la diritto“[6]

A ciò si aggiunga – e va evidenziato – come la Cassazione effettua una lettura completa sulla disciplina organica della giustizia riparativa confortante per gli operatori del diritto circa il rispetto della GR dei diritti fondamentali e dei principi che sovraintendono il processo.[7]

La Sentenza a SSUU – depositata proprio quando il Ministero ha concluso il lungo iter procedimentale per l’attivazione dei Centri per la Giustizia Riparativa[8] – accoglie nella maniera migliore l’attivazione dei programmi di Giustizia riparativa confortandone la concretizzazione con principi chiari ed illuminanti.

[1] Per il testo della sentenza ed il comunicato all’esito dell’udienza vd https://www.cortedicassazione.it/it/sezioni_unite_penale.page?search=giustizia+Riparativa

[2] Per il commento alla sentenza 6595 vedi in questa rivista https://www.focusdiritto.it/2024/03/20/la-giustizia-riparativa-la-prima-sentenza-della-cassazione-sulla-natura-e-finalita-della-giustizia-riparativa/

[3] Per il commento alla sentenza 33152 vedi in questa rivista https://www.focusdiritto.it/2025/01/21/giustizia-riparativa-e-reati-a-querela-la-cassazione-n-33152-del-2024/

[4] Per il commento alla sentenza 131 vedi in questa rivista https://www.focusdiritto.it/2025/02/06/giustizia-riparativa-la-cassazione-n-131-del-2025-limpugnabilita-del-diniego-di-accesso-alla-gr-estesa-a-tutti-i-reati/

[5] Vd G Mannozzi, GA Lodigiani, la giustizia riparativa formanti, parole e metodi, 2025., G.Mannozzi R Mancini. La giustizia accogliente.2022, G.Bertagna A Ceretti C.Mazzuccato, il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto 2015.

[6] Ministro Cartabia, nel discorso in occasione del quinto corso organizzato dalla scuola superiore della magistratura, dal titolo Dalla giustizia sanzionatoria alla giustizia riparativa, presso l’università Statale di Milano.

[7] Si tratteranno in altri articoli

[8] Sono in arrivo i fondi per i 36 enti pubblici che hanno sottoscritto i protocolli con il Ministero e che stanno procedendo alle procedure pubbliche – appalti o coprogettazione o gestione diretta – per assegnare la gestione agli enti riconosciuti aver maturato le esperienze di giustizia riparativa da parte delle conferenze locali – una per ciascun distretto di Corte di appello –

Newsletter