LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER FATTI COMMESSI DAI DIPENDENTI SI CONFIGURA ANCHE AL DI FUORI DEI COMPITI AFFIDATI

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Dott. Alberto Villani

La Corte di Cassazione, sezione III , con ordinanza n.n. 6346 del 10 marzo 2025 , si pronunciava nel modo che segue : “In tema di responsabilità civile e risarcimento del danno, qualora la vittima di un’aggressione fisica sia portatrice di una preesistente disabilità psichica, ai fini del riconoscimento del danno psichico come autonoma voce di danno è necessario che sia fornita la prova specifica e oggettivamente riscontrabile delle ulteriori conseguenze dannose d’indole psicologica causalmente riconducibili all’azione lesiva degli aggressori, non essendo sufficiente la mera allegazione della condizione di vulnerabilità preesistente. La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. per i fatti illeciti commessi dai propri dipendenti sussiste anche quando l’aggressione, pur estranea ai compiti loro affidati, sia avvenuta durante l’orario di lavoro, nella zona di competenza e utilizzando mezzi e dotazioni di servizio, sussistendo in tal caso il necessario nesso di causalità tra l’illecito e le mansioni affidate.

La prima parte della massima della pronuncia della Corte di Cassazione ribadisce principi consolidati in tema di opere della prova. Il danno dovrà pertanto essere dimostrato, in conformità a quanto previsto dall’art. 2697 c.c. secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Il danneggiato dovrà pertanto provare il fatto illecito, la colpa del danneggiante, il danno e il nesso di causalità.

La seconda parte della massima della pronuncia mette in evidenzia profili relativi alla responsabilità di padroni e committenti, i quali sono coobbligati, ai sensi dell’art. 2049 c.c., in solido con i loro commessi per i danni che costoro rechino a terzi nell’esercizio delle loro mansioni.

Tale responsabilità, secondo gli orientamenti prevalenti, deve ritenersi una responsabilità oggettiva, in virtù della quale l’esercente l’attività produttiva deve sopportare i rischi connessi con tale attività, compresi eventuali danni causati dai dipendenti o collaboratori, anche a prescindere da un rapporto di tipo gerarchico, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto.

Il potere organizzativo dell’imprenditore comporta che lo stesso debba farsi carico delle condotte illecite dei soggetti che contribuiscono alla sua produzione di beni o servizi

Occorre considerare che non è indispensabile che via sia una rigorosa causalità tra le mansioni affidate all’ausiliario e l’evento dannoso, essendo sufficiente un rapporto di c.d. occasionalità necessaria. È pertanto necessario che l’incombenza affidata abbia determinato una situazione idonea ad agevolare l’evento dannoso, costituendone l’occasione.

La responsabilità del preponendo sussiste laddove la condotta del preposto sia stata favorita o comunque resa possibile dal suo inserimento nell’attività d’impresa, collocandosi funzionalmente tra le mansioni astrattamente preordinate all’esecuzione dell’incarico stesso.

La responsabilità del preponente non può essere esclusa nel caso in cui l’incaricato abbia agito esorbitando dalle mansioni di competenza, ma pur sempre nell’ambito dell’attività lavorativa.

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