RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE: LE PENSIONI SARANNO CALCOLATE SUL MODELLO CONTRIBUTIVO.

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E’ stato deliberato dal Comitato dei Delegati della Cassa Forense il nuovo regolamento della previdenza che entrerà in vigore il 1 gennaio 2024.

La novità è il graduale passaggio del sistema pensionistico dell’avvocatura dal calcolo retributivo a quello contributivo.

Ecco, per punti, cosa cambierà:

– ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo in modo integrale;

– agli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni alla data del 31.12.2023 si applicherà un sistema di calcolo che viene definito misto, equivalente al contributo pro-rata (retributivo per gli anni precedenti la riforma, contributivo per i successivi);

– per gli avvocati iscritti con anzianità di almeno 18 anni alla data del 31.12.2023 continuerà ad applicarsi il sistema retributivo con modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30 % solo per gli anni successivi all’entrata in vigore della riforma;

-l’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo sarà gradualmente innalzata di 2 punti mentre il contributo soggettivo minimo sarà ridotto;

– per i primi quattro anni di iscrizione la contribuzione soggettiva sarà direttamente proporzionale al reddito professionale, senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto all’ottavo anno il minimo soggettivo sarà ridotto al 50%;

– resta la possibilità entro i primi dodici anni di iscrizione- e su base volontaria- di integrare i minimali versati;

– l’aliquota per la contribuzione modulare volontaria sarà aumentata dal 10 al 15%;

– è previsto l’aumento dal 7,5% al 10% dell’aliquota del contributo soggettivo dovuto da chi è in pensione ma prosegue l’attività professionale;

– resteranno invariate le norme che regolano l’accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità. I tre istituti saranno però unificati per gli iscritti a partire dall’anno 2024;

– per quanto riguarda maternità, paternità e adozione è previsto un ulteriore beneficio in sede di pensionamento con il riconoscimento del coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all’età anagrafica;

– l’integrazione del minimo della pensione è riservata a chi nel corso dell’intera vita lavorativa si limita al versamento del contributo minimo.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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