L’IMPOSSIBILITA’ A PROVVEDERE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI VA PROVATA, NON BASTA LA DISOCCUPAZIONE.

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40553/2022 ha dichiarato la necessità di dimostrare l’impossibilità a provvedere al mantenimento dei figli. Non è infatti sufficiente essere iscritti alle liste di disoccupazione o dormire in un alloggio gratuito fornito dal Comune, bisogna dare prova dell’impossibilità di sostenere l’onere economico.

Tale pronuncia prende le mosse dalla seguente vicenda.

Un padre è stato condannato in appello per violazione degli obblighi familiari ex art. 570 comma 2 c.p. in quanto ha fatto gravare interamente sulla madre l’obbligo di mantenere le figlie e non ha dato prova della sua impossibilità a contribuire.

Egli si è opposto alla decisione affermando, invece, di aver dimostrato la propria incapacità economica e la mancanza di mezzi.

La Suprema Corte non ha accolto il ricorso e ha ribadito, ancora una volta, che la condizione di incapacità economica a provvedere al mantenimento dei figli deve essere oggettiva, persistente e incolpevole e come tale deve essere dimostrata.

A tal fine non sono sufficienti i lavori precari eventualmente svolti, né l’essere iscritti alle liste di disoccupazione, né usufruire di un alloggio gratuito.

Nel caso di specie nel giudizio di merito è stato rilevato che il padre si è sottratto all’obbligo di provvedere economicamente alle figlie per tutto il periodo contestato nel capo d’imputazione; che i documenti prodotti a sostegno del tesi paterna sono irrilevanti in quanto riferiti ad epoca diversa da quella dell’impiutazione; che egli non ha mai chiesto- pur versando in condizioni di asserita difficoltà economica- che fosse diminuito l’onere a suo carico, essendo quest’ultimo perfino aumentato.

Ribadisce pertanto la Corte di Cassazione che l’incapacità economica dell’obbligato rileva come impossibilità a provvedere agli adempimenti sanzionati di cui all’art. 570 c.p solo se oggettiva, persistente e incolpevole e che incombe comunque sull’obbligato l’onere di provare tale condizione.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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