Il Rosatellum dopo il “taglio” dei parlamentari. Meccanismi e sistema di voto

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di Prof. Paolo Becchi e Avv. Giuseppe Palma

Il 25 settembre 2022 si vota per il rinnovo di Camera e Senato, dalle ore 7 alle ore 23. Elezioni politiche rese necessarie a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere avvenuto il 21 luglio dopo la caduta del governo Draghi. Come il 4 marzo 2018 anche questa volta si voterà con la legge elettorale denominata Rosatellum (Legge n. 165/2017) dal nome del relatore del testo, Ettore Rosato, all’epoca deputato del Partito democratico, oggi di Italia Viva.

Per chi volesse approfondire l’argomento ed entrare nei dettagli di tutti gli aspetti, abbiamo scritto per Key editore il libro “I sistemi elettorali dal dopoguerra ad oggi. Dal proporzionale puro della Prima Repubblica al Rosatellum”, prima edizione dicembre 2017; seconda edizione – riveduta e ampliata – agosto 2022, coi nuovi collegi elettorali dopo il “taglio” dei parlamentari.

Qui in modo schematico i punti più importanti.

Dal 2018 ad oggi sono avvenuti due fatti nuovi: la riduzione del numero dei parlamentari, da 630 deputati a 400 e da 315 senatori a 200 (Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1), e l’equiparazione dell’elettorato attivo per entrambe le Camere, vale a dire 18 anni anche per il Senato invece che 25 (Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1).

A seguito del “taglio” dei parlamentari il governo Conte II ha adottato il Decreto legislativo 23 dicembre 2020 n. 177, entrato in vigore il 30 dicembre 2020, col quale sono stati ridisegnati i collegi elettorali. Per l’elezione della Camera il territorio nazionale è suddiviso in 28 Circoscrizioni e in 49 collegi plurinominali. Le Regioni con il maggior numero di circoscrizioni sono Lombardia (ben 4), seguita da Veneto, Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia (2 ciascuno). Per il Senato invece il territorio nazionale è suddiviso nel numero delle Regioni, 20, e in 26 collegi plurinominali. Sia per la Camera che per il Senato, in ciascun collegio plurinominale i partiti presentano le liste, singole o coalizzate, e per ciascuna (lista singola o coalizione di liste) i candidati dei collegi uninominali collegati. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione (per la Camera), e per ciascuna Regione (per il Senato), dipende dal numero della popolazione residente. A ciascun collegio plurinominale sono collegati (in media) tre collegi uninominali. La traduzione in seggi avviene, alla Camera su base nazionale con ripartizione collegio per collegio, al Senato su base regionale e sempre tenuto conto del risultato espresso nei collegi.

 In termini di seggi:

Per la Camera dei deputati

  • 392 seggi sono attribuiti in Italia;
  • 147 seggi sono attribuiti col sistema maggioritario dei collegi uninominali a turno unico e 245 col sistema proporzionale dei collegi plurinominali;
  • 8 deputati sono eletti nella Circoscrizione Estero col sistema proporzionale e le preferenze.

Per il Senato della Repubblica

  • 196 seggi sono attribuiti in Italia;
  • 74 seggi sono attribuiti col sistema maggioritario dei collegi uninominali a turno unico e 122 col sistema proporzionale dei collegi plurinominali;
  • 4 senatori sono eletti nella Circoscrizione Estero col sistema proporzionale e le preferenze.

Per le liste singole dei collegi plurinominali è prevista una soglia di sbarramento del 3%, del 10% per le coalizioni (a livello nazionale alla Camera, su base regionale al Senato). Non è ammesso il voto disgiunto. L’elettore non può barrare il nome di un candidato dell’uninominale e una lista che non sia a lui collegata, e viceversa, pena la nullità del voto. Il voto dell’elettore espresso nei soli confronti della lista del plurinominale si estende automaticamente anche al candidato dell’uninominale collegato, e viceversa. In caso di coalizioni tra liste, il voto espresso nei soli confronti del candidato dell’uninominale è esteso automaticamente, pro-quota (cioè in proporzione ai voti ottenuti), alle liste collegate nel plurinominale.

Nei collegi plurinominali la legge prevede i listini bloccati, cioè ciascuna lista – in ciascun collegio – può candidare da un minimo di due ad un massimo di quattro candidati, i cui nomi sono decisi a tavolino dai partiti e indicati sulla scheda elettorale. L’elettore non può esprimere nessuna preferenza. L’elezione dei candidati avviene in ordine decrescente, dal primo al quarto, in base alla percentuale di voti ottenuti da ciascuna lista. Se alla lista spetta un solo seggio, è eletto solo il capolista; se spettano due seggi, vengono eletti il capolista e il secondo, e così via.

Abbiamo scritto che a ciascun collegio plurinominale sono collegati (in media) tre collegi uninominali. Non essendo prevista la possibilità per l’elettore di esprimere il voto disgiunto, ed essendo invece prevista l’estensione automatica del voto nei termini che si sono visti sopra (uninominale-plurinominale e viceversa), la coalizione di liste – o la lista singola – che nei collegi plurinominali ottiene più voti di tutti gli altri, tira a sé tutti gli uninominali collegati. Questo meccanismo crea un “premio di maggioranza” nascosto: più il distacco tra il primo ed il secondo arrivato aumenta e più sono gli uninominali che si aggiudica il primo arrivato.

COME SI VOTA

L’elettore trova sulla scheda elettorale le liste singole e le coalizioni di liste del collegio plurinominale. Di fianco a ciascuna lista del plurinominale sono indicati sulla scheda i nominativi dei candidati, da un minimo di due ad un massimo di quattro. Non sono ammesse le preferenze per i candidati di lista del plurinominale. Per ciascuna lista o coalizione di liste è collegato un candidato del collegio uninominale, il cui nominativo è indicato sulla scheda.

L’elettore ha tre possibilità di voto valido:

  • Barrare soltanto il candidato del collegio uninominale: in tal caso il voto va al candidato dell’uninominale e alla lista a lui collegata nel plurinominale. In caso di coalizioni di liste, il voto è distribuito pro-quota alle liste collegate;
  • Barrare soltanto la lista del plurinominale: in tal caso il voto va alla lista barrata e al candidato dell’uninominale collegato;
  • Barrare sia il candidato dell’uninominale sia una lista a lui collegata nel plurinominale: il voto va, come nel caso precedente, sia alla lista barrata sia al candidato dell’uninominale collegato.

Non è ammesso il voto disgiunto, cioè l’elettore non può barrare il nome di un candidato dell’uninominale e una lista che non sia a lui collegata, e viceversa, pena la nullità del voto.

Non sono ammesse le preferenze per i candidati di lista dei collegi plurinominali. Qualora l’elettore barrasse il nominativo di uno dei candidati di lista del plurinominale, il suo voto di preferenza non avrebbe alcun valore perché il voto andrebbe alla lista e al candidato dell’uninominale collegato. L’elezione dei candidati del plurinominale avviene in ordine decrescente, dal primo al quarto, in base alla percentuale di voti ottenuti da ciascuna lista.

Il giorno del voto all’elettore sono consegnate due schede, una per la Camera e l’altra per il Senato.

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