MOTIVAZIONE DEL PERICULUM IN MORA

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Con sentenza n. 25657/2022 la III Sezione della Corte di Cassazione è intervenuta sull’applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, disciplinato dal dall’art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e dall’art. 648 quater del codice penale.

La sentenza in questione richiama un’altra pronuncia, la n. 36959 del 2021, la c.d. sentenza Ellade, in base alla quale il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 c.p.p. finalizzato alla confisca, di cui all’art. 240 c.p., << deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in  mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege>>.

Il giudice aveva erroneamente valutato di adottare il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non motivando il periculum in mora. Al contrario, è necessario che il provvedimento riporti le ragioni per le quali bisogna anticipare l’effetto della confisca, prima della definizione del giudizio.

A ben vedere, come si evince dalla sentenza Ellade, l’obbligo di motivazione sul periculum è previsto anche laddove il profitto non è confiscabile in modo diretto ma per equivalente.

E’ dunque il criterio della “esigenza anticipatoria” della confisca a costituire il fondamento della motivazione del provvedimento rispetto al periculum in mora e quindi alle ragioni della impossibilità di attendere la sentenza che definisca i giudizio.

Milena Adani

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