È possibile la compresenza dell’avvocato d’ufficio e dell’avvocato di fiducia in udienza

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” È valida la sentenza se all’udienza partecipa anche il legale d’ufficio ed ha conclusioni diverse dal difensore di fiducia perché è stato garantito l’esercizio di difesa”.

Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione relativamente ad una vicenda in cui i giudici di appello, a seguito di sopravvenuta nomina del difensore di fiducia, consentivano al difensore d’ufficio di co-assistere l’imputato in udienza e di formulare le rispettive conclusioni, oltretutto contrastanti.

Inoltre si può apprendere che è stato lo stesso avvocato d’ufficio a redigere i motivi di appello.

Il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte l’annullamento della sentenza d’appello ma quest’ultima, con sentenza n. 21048/2022, ha ritenuto infondato il motivo e ha stabilito che non c’è nullità della sentenza qualora partecipi anche l’avvocato d’ufficio all’udienza ed esprima una posizione diversa rispetto a quella del difensore di fiducia, seppur possa risultare anomalo la compresenza dei due difensori.

A sostegno di tale principio la Corte di Cassazione precisa che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa in quanto l’art.97 c.p.p, finalizzato a garantire l’esercizio di un’adeguata difesa all’imputato, è stato ampiamente osservato.

Milena Adani

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