Corte Costituzionale: la quarantena imposta ai malati Covid-19 non viola la libertà personale

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Con la sentenza n. 127/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria relativamente a disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che ha introdotto sanzioni penali per coloro che, positivi al Covid-19, violino la quarantena obbligatoria.

Secondo la Consulta la quarantena per i malati Covid-19 è una misura restrittiva di carattere generale introdotta dalla legge per motivi di sanità e che non comporta la violazione della libertà personale degli individui, ai sensi dell’art. 13 della Costituzione.

La Corte specifica che, alla luce di un orientamento giurisprudenziale pluriennale (Sent. n.68/1964), “i motivi di sanità” consentono di limitare in via generale lo spostamento dei soggetti fino alla «necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose».

Dunque, la questione si pone esclusivamente nel campo governato dalla libertà di circolazione, di cui all’art. 16 Cost., poiché non implica alcuna valutazione sulla responsabilità personale del soggetto che ha contratto il virus e non è paragonabile la misura dell’isolamento a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, così come era stato avanzato dal rimettente.

Infatti, nell’applicazione della misura dell’isolamento non è consentito alcun tipo di coercizione fisica, al contrario, colui che si trova in quarantena obbligatoria rimane comunque in condizioni di sottrarsi ad essa senza che nessuno possa impedirglielo fisicamente.

In definitiva, la Corte Costituzionale ha confermato la liceità dell’imposizione di sanzioni penali per i soggetti positivi che non rispettino l’isolamento prescritto dall’autorità sanitaria, senza che vi sia la necessità di convalidare il provvedimento ai sensi dell’art. 13 Cost poiché vi è unicamente limitazione della libertà di circolazione.

Milena Adani

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