La Procura Europea quale intuizione di Giovanni Falcone

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Avv. Manuela Bonanno

L’esigenza di una Procura sovranazionalenonché la figura di un Procuratore Capo nel panorama europeo costituiscono una vera e propria eredità del magistrato Giovanni Falcone.
Queste sono le parole pronunciate dal Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci. Afferma infatti il Ministro ‘che a livello europeo Falcone è stato il primo ad intuire che occorreva una protezione degli interessi finanziari’.
La Procura Europea, operativa dal 1º giugno 2021, viene istituita nel 2017 – mediante il regolamento 2017/1939 – al fine di fronteggiare le frodi internazionali poste in essere ai danni dell’Unione Europea.
La base giuridica che prevede l’istituzione della Procura Europea è l’art. 86 TFUE, che consente, mediante il ricorso ad una speciale procedura di cooperazione rafforzata, ad almeno nove Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione in un determinato ambito senza l’adesione di ulteriori Stati membri dell’UE.
In particolare il sopracitato articolo recita che ‘Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento…’.
L’EPPO – da European Public Prosecutor Office, nell’acronimo in lingua Inglese – ha la sua sede in Lussemburgo, e costituisce l’unica procura sovranazionale ed indipendente avente funzioni di indagine e potere di azione penale.
E’ attualmente strutturata su due livelli: un livello centrale, costituito da un Procuratore Capo Europeo, la Dott.ssa Laura Codruța Kövesi, supportato da 22 Procuratori Europei (ovvero da un procuratore per ogni stato che ha aderito ad EPPO), ed un secondo livello decentrato composto invece dai Procuratori Delegati Europei, a cui è demandato il compimento delle indagini e l’esercizio dell’azione penale (ovvero magistrati che fisicamente permangono nel territorio nazionale, ma delegati dalla Procura Europea), e da camere permanenti, aventi la funzione di controllo ed indirizzo sulle indagini condotte dai Procuratori Europei Delegati.
Prima della sua istituzione solo le autorità nazionali potevano indagare e perseguire reati di frodi, ma non potevano agire oltre i loro confini.
Mediante l’istituzione di tale Procura Europea invece, che esercita le proprie funzioni in costante collegamento con Europol, Eurojust e Olaf, ciascun procuratore europeo sovrintende, in linea di principio, ai soli casi che riguardano il proprio Stato di provenienza nel pieno rispetto delle regole di riparto della competenza tra l’EPPO e le autorità nazionali.
Va sin d’ora precisato però, che in caso di eventuali conflitti positivi di competenza, saranno quasi sempre le autorità giudiziarie degli Stati membri a prendere le determinazioni conclusive.
L’EPPO ha inoltre un catalogo di misure investigative, attuabili sempre a condizione che il reato per cui si procede sia punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione; tra tali misure sono ricomprese anche le intercettazioni.
In materia di libertà personale invece, i Procuratori Europei Delegati competenti, potranno richiedere o emettere misure quali l’arresto o la custodia cautelare, e ancora emettere o richiedere l’emissione di un mandato di arresto europeo qualora l’individuo ricercato si trovi in un altro Stato membro.
Concluse le indagini sarà il Procuratore Europeo Delegato a formulare le proprie richieste alla camera permanente, richiedendo per esempio l’esercizio dell’azione penale dinanzi a un giudice nazionale oppure una eventuale archiviazione.
Attualmente però l’avvio della Procura Europea non risulta essere affiancato dall’emanazione di un codice di procedura penale unico dell’Unione e di un codice penale dell’Unione. Quindi, allo stato non esistono norme procedurali comuni né tantomeno previsioni di fattispecie criminose con forbici edittali comuni a tutti gli stati membri.
Alla lungimiranza di Falcone dovrebbe pertanto affiancarsi una maggiore efficienza e celerità delle istituzioni europee che dovrebbero creare un valido ‘substrato’ affinché gli interessi finanziari dell’Unione Europea possano risultare efficacemente tutelati.
Va comunque ribadito come una simile protezione a livello sovranazionale costituisce una novità di grande rilievo, anche internazionale, atteso che una istituzione analoga non risulta essere presente in nessun altro panorama giudiziario.
In una simile prospettiva non può negarsi che l’1°giugno 2021 ha segnato l’inizio di una nuova fase per la giustizia europea.
L’effettiva operatività della Procura Europea segna difatti una tappa storica che assume eccezionale rilevanza sia nel presente, che nel futuro ma soprattutto valorizza un passato ricco di credenze e valori spesso rimasti solo frutto di astratte riflessioni.

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