Trib. Bologna, Decreto, 12 maggio 2020, n. 4976

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Trib. Bologna, Decreto, 12 maggio 2020, n. 4976

[Omissis].

Letto il ricorso della società […], pervenuto a questo giudice in data 12 maggio 2020;

richiamato il comma settimo dell’art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per cui i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure dirette a prevenire il pericolo di contagi e richiamato il provvedimento del Presidente del Tribunale di Bologna di autorizzazione alla tenuta delle udienze mediante trattazione scritta ai sensi della lettera h) del menzionato art. 83 DL 18/2020 (in forza del quale “lo svolgimento delle udiente civili che non richiedono la presenta di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istante e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”) e ritenuto che nella specie possa trovare applicazione la detta lettera h);

ritenuto che sussistano nella specie i presupposti per l’emanazione di decreto inaudita altera parte, atteso che la ricorrente ha allegato la dazione da parte della conduttrice di un immobile condotto a titolo di locazione a uso non abitativo (adibito a “Centro Fitness ed Estetica”) di assegni bancari “a garanzia” del pagamento dei canoni locatizi relativi al periodo aprile-luglio 2020, e rappresentando l’impossibilità di procedere al pagamento atteso che a causa delle misure restrittive in vigore per il contrasto alla pandemia da COVID-19 è stata ordinata la chiusura dell’attività imprenditoriale a decorrere dal 24 febbraio 2020 e, verosimilmente, sino al 18 giugno 2020;

osservato che la ricorrente ha pure allegato la pendenza di concrete trattative con la trasmissione da parte della conduttrice di una proposta transattiva consistente nella pattuizione di una temporanea riduzione del canone locatizio nel periodo da aprile 2020 a settembre 2020;

osservato che la ricorrente ha dedotto al riguardo specifiche ragioni di urgenza in ragione degli effetti pregiudizievoli che potrebbe subire qualora i titoli vengano posti all’incasso e non pagati per difetto di provvista, quali “la segnalazione alla CAI e conseguentemente a norma dell’art. 9 L. n. 386/1990 anche il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno ed il divieto di emissione di assegni, nonché l’iscrizione del protesto da parte del pubblico ufficiale”, sicché, fatta salva ogni valutazione in dettaglio delle argomentazioni svolte sui profili giuridici e di fatto e sulle ipotesi ricostruttive in diritto, anche alla luce di quanto sarà esposto dalla controparte, appare allo stato opportuno provvedere d’urgenza ai sensi dell’art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c.,;

P.Q.M.

Ordina ai sensi dell’art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c., e salva conferma o revoca con successiva ordinanza, alla resistente […] S.r.l. di non mettere all’incasso gli assegni bancari […].

Fissa per la discussione l’udienza del 26 maggio 2020 ore 9,00, disponendo che il ricorso ed il presente decreto siano notificati a controparte resistente entro il 15 maggio 2020, Assegnando alla parte resistente termine sino al 21 maggio 2020 per il deposito di memoria di costituzione, nella quale prenda posizione anche in ordine alle prospettive transattive;

Dispone lo svolgimento dell’udienza mediante il deposito in via telematica, entro le ore 9,00 della data di udienza sopra indicata, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, invitando le parti a escludere ogni ripetizione di argomentazioni già svolte negli atti introduttivi, riservando all’esito l’adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

Avverte le parti che il mancato deposito di note entro le ore 9,00 della data fissata per l’udienza avrà valore di mancata comparizione; non è il Manda alla Cancelleria per comunicazione al procuratore di parte ricorrente. Noi [Omissis].

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