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L’ALGORITMO GIURIDICO CHE REALIZZA L’ANTICO SOGNO DELL’UOMO DI VISUALIZZARE SCENARI AVVENIRISTICI :LA GIUSTIZIA NELL’ERA 4.0

di Elena Quarta

Docente di Diritto dell’Informatica presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali “Vittorio Aymone” e Cultrice della materia in Sociologia del diritto -Università del Salento

 

 

“Così, conclude Puchta, il diritto, per quanto scaturisca dalla libertà,

viene condizionato dalla naturale necessità dei suoi oggetti,

esso è qualcosa di razionale. Le sue proposizioni acquistano

una connessione sistematica perché si condizionano

e si presuppongono reciprocamente, perché dall’esistenza di

una di esse è possibile inferire l’esistenza dell’altra”

(R. DE GIORGI, Scienza del diritto e legittimazione, Pensa Lecce, 1998)

 

L’uomo nei tempi antichi era considerato soggetto agli dei ed al destino. I greci la chiamavano Moira, la dea tessitrice che filava le sorti degli uomini e presiedeva alla nascita , alla generazione e alla morte. Nell’idea di destino si riassumeva tutto l’esperire umano che prescinde dalla propria volontà. Il dualismo tra ineluttabilità della divina volontà e scelte opportune dell’uomo lo ritroviamo narrato ne Le opere ed i giorni di Esiodo, a proposito di una delle attività più pericolose che fossero praticate nell’antichità: la navigazione. Il poeta consiglia di mettersi in mare 50 giorni dopo il solstizio, quando “per i mortali diviene proibita la navigazione”, il viaggio si svolgerà sicuro “ a meno che, ostile, Posidone scuotitor della terra  o Zeus signore degli immortali, non vogliano farti perire; da loro infatti dipende il termine tanto dei beni tanto dei mali”[1]. Dunque il futuro che assume le sfumature della nozione di rischio Un rischio che viene considerato in gran parte della letteratura, ma anche dal senso comune, come una specie di realtà sotterranea, come una seconda realtà che scorre occulta al di sotto della realtà che si produce con l’agire. Si tratti dell’agire di singoli o dell’agire di sistemi sociali, il Rischio è una specie di realtà della minaccia o una specie di minaccia di una realtà tenuta silente. Se non ci fosse questa minaccia l’ordine continuerebbe a sussistere Da ciò deriva la necessità di decidere in condizioni alle quali si sa che un’altra decisione avrebbe potuto evitare il danno che dovesse verificarsi. Ma se ciò dovesse accadere accadrebbe in futuro. È per questo allora che la società moderna si rappresenta il futuro come rischio[2]  Da ciò emerge che così come l’uomo dell’antichità  viveva una realtà caratterizzata dall’agire divino, l’uomo moderno vive una realtà caratterizzata dall’incertezza degli eventi, ed entrambi questi caratteri possono essere più  etichettati con il termine del rischio

Nel mondo greco la ridefinizione in termini razionali dell’agire divino si accompagna all’apparizione sulla scena mitologica, di una nuova dea, Dike, la Giustizia, che ha il compito di sorvegliare le azioni degli uomini e di comminare le adeguate sanzioni per le loro colpe. A questo punto non è più possibile dislocare nell’idea di destino il carico di incertezza nei confronti del futuro che l’individuo porta con sé. L’immagine di una dea che, insieme a Zeus, impone la legge rappresenta un momento fondamentale nell’elaborazione della concezione arcaica della giustizia. Il mondo omerico, infatti, non possedeva il concetto di legge ma solo quello di sentenza. In Omero Zeus è il giudice[3]. Ed in tal senso, modernamente, possiamo parlare di nascita della scienza del diritto. Ed a partire da questa nascita, si può affermare che la possibilità di utilizzare i metodi delle scienze esatte nei giuristi ha sempre suscitato particolare fascino. Per l’epoca antica ricordiamo gli approcci dei giuristi romani di cultura stoica; in un passo di Proculo si colgono figure logico-proposizionali, poi riprese dall’algebra booleana nell’informatica documentaria, e in un passo di Labeone vengono richiamare operazioni sillogistiche che daranno la base dei motori inferenziali dei sistemi esperti. Ma è dopo la cesura galileana che i metodi scientifici vengono largamente utilizzati anche nelle scienze giuridiche. Si pensi al metodo euclideo di Faber e Vivianus, ai metodi razionalistici tipici dei giusnaturalisti e agli studi di Leibniz dove la logica è considerata la tecnica per eccellenza per rappresentare e produrre diritto. Anche l’illuminismo giuridico propone l’uso dei metodi assiomatici: si pensi alle opere di Thomasius e del suo allievo Heineccius e di Wölfl (1679-1754). Altamente omogeneo alla cultura informatica è il sillogismo giudiziale di Beccaria che ne “Dei Delitti e delle pene” afferma “ In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore deve essere la legge generale; la minore l’azione conforme o no alla legge; la conseguenza la libertà o la pena deve essere” quando il giudice sia costretto o voglia fare soli due sillogismi si apre la porta all’incertezza” Anche tutta la scuola dell’Esegesi che teorizza il giudice come bocca della legge si colloca in chiave totalmente favorevole ad applicazioni logiche e dunque informatiche del diritto. Il pensiero giuridico formalista raggiunge un nuovo momento culminante nei lavori degli esponenti della giurisprudenza dei concetti (Puchta, Windscheid e Jhering)[4]

I giuristi -precisa Puchta- sono portatori delle verità della scienza, essi espongono e applicano quelle preposizioni giuridiche che poggiano su fondamenti di natura esclusivamente interna, e che hanno una autorità anche solo in virtù della loro verità scientifica. Qui il diritto dei giuristi è il diritto della scienza. Jhering converte il processo reale in un processo causato dalla scienza; la quale non segue più parallelamente la evoluzione dal concreto all’astratto, adeguandola, ma la trasferisce al suo interno, sicché l’evoluzione dell’astrazione giuridica come repressione dell’istanza materiale del diseguale nel diritto diventa processo di selezione operato dalla scienza e coincide con la evoluzione della struttura e dell’apparato concettuale della scienza stessa, Il diritto  passa dalle superficiali manifestazioni intrise dell’istanza materiale , alle più profonde manifestazioni della natura attraverso un processo di emancipazione che è essenzialmente opera della scienza[5]. A livello di essenza sono analogiche all’informatica tutte le teorie normative formalistiche che definiscono il diritto come “legge dello Stato”, come “ comando della volontà sovrana” (teoria imperativistica di Hobbes), come “norma munita di sanzione” , come “norma prescrittiva” (Kelsen)[6]. Il fondamento di validità dell’intero sistema di qualificazioni normative è costituito da una norma la cui validità stessa non può essere derivata da altra norma, che non può essere messa in discussione, che non è posta in quanto deve essere assunta come condizione di possibilità della posizione di norma, e che pertanto è presupposta e contiene soltanto “l’istituzione di una fattispecie produttiva di norme£. Dalla norma fondamentale (Grundnorm) il sistema di norma non deriva il fondamento del suo contenuto, ma il fondamento di validità, a quello indifferente, il quale determina soltanto le condizioni formali della produzione di qualificazioni normative e costituisce il presupposto logico-trascendentale della interpretazione del senso soggettivo delle qualificazioni normative come il loro senso oggettivo, come norme giuridiche oggettivamente valide[7]. Il desiderio di razionalizzare l’incertezza del futuro e dunque di dominare il rischio si traduce nella creazione della scienza del ragionamento giuridico, e che si accompagna all’antico sogno di predire il futuro. Di quest’ultimo sogno troviamo la trasposizione in particolare nel culto apollineo di Delfi. Un culto che, come noto, ispirava gli antichi greci a recarsi presso il tempio di Delfi, ponendo domande ad Apollo che rispondeva per il tramite dei responsi dati dalla sacerdotessa Pizia. I responsi, come noto, influenzarono tutta la storia della Grecia Classica. Tutti questi dati che si pongono quali elementi di un complesso mosaico sono giunti fino ai nostri giorni determinando nuove prospettive giuridiche. Ed è in questo contesto che si colloca il geniale ed avveneristico modello elaborato dal Prof. Luigi Viola. Ma procediamo con ordine al fine di comprendere il ragionamento alla base di questa acutissima intuizione. In tal senso, certamente il dato di partenza per il matematico o per il giurista che si approcci a risolvere un problema è partire dal dato certo. L’unico dato certo è rappresentato dall’unica norma che expressis verbis si occupa di interpretazione cioè l’art. 12 delle Preleggi rubricato appunto: “Interpretazione della legge”. Come noto, questa disposizione prevede che:” nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato[8]”.

La formulazione dell’art. 12 citato esprime una disequazione (di primo grado),  in cui si ipotizzano valori diversi, ma si fissa la supremazia di uno; esattamente, l’interpretazione letterale appare posta su una posizione gerarchica superiore rispetto alle altre, pur legittime, interpretazioni; ciò vuol dire che l’interpretazione letterale (IL) è maggiore delle altre interpretazioni che, per comodità espositiva, possono essere considerate secondarie (IS).

Considerando che l’Interpretazione Letterale (IL) è posta su una posizione gerarchica superiore rispetto alle altre, si avrà IL  > IS (Interpretazioni secondarie) Pertanto, l’art. 12[9] esprime la seguente disequazione[10]: IL > IS[11]. La “superiorità” dell’interpretazione letterale[12] rispetto alle altre è confermata anche dalla giurisprudenza (Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza del 26.1.2012, n. 1111, in Ced Cassazione, 2012.), secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo “attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, pertanto, nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente[13] ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l’esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore[14].  Partendo da questo dato, il Prof. Viola è giunto ad elaborare una formula [15] la cui applicazione alle vicende processuali consente di prevederne l’esito. Questa formula è stata già applicata in via sperimentale su alcune vicende processuali che sono state poste all’attenzione della Suprema Corte giungendo con successo a prevedere esattamente il contenuto delle decisioni [16]

Ma gli studi avveniristici non si fermano qui. Infatti dopo i successi scaturiti della creazione dell’equazione sull’interpretazione perfetta[17], la nuova frontiera in cui il Prof. Viola sta conducendo i suoi studi attiene all’elaborazione di un modello matematico dell’intero processo ed in tal senso  l’equazione è in fase di sperimentazione[18]

Riguardo a quest’ultima, il dato di partenza è la presa d’atto che il processo è essenzialmente la composizione di fatto e diritto, per ottenere un provvedimento giudiziale (PG); tuttavia:

 per fatto si intende il complesso di prove (FP), poiché rileva solo il fatto provato ai fini di un provvedimento positivo (o negativo);

 per diritto non si può intendere la legge applicabile al caso, ma l’interpretazione della legge (IP).

Ne segue che il processo è

FP ^ IP = PG

In sostanza, il modello matematico finalizzato all’interpretazione qui proposto, completato da un calcolo probatorio sul fatto, potrà permettere di giungere ad un modello matematico dell’intero processo

Questo modello certamente può rappresentare un valido ausilio per l’amministrazione della Giustizia che attualmente è al collasso[19],

Infatti si ritiene che tanto più il processo diventa prevedibile, anche nel suo esito, tanto più gli strumenti a.d.r. potranno svilupparsi:

per la mediazione ex d.lvo 28/2010 e negoziazione perché, sapendo il probabile esito del processo, le parti saranno maggiormente indotte a concludere un accordo, al fine di risparmiare tempi e spese processuali, così discutendo direttamente del quantum e non più dell’an (dato per pacifico);

 per l’arbitrato perché, utilizzando modelli matematici, si potrà ridurre il rischio di parzialità, in uno con maggiore celerità e trasparenza[20].

Sugli sviluppi futuri di una scoperta così rivoluzionaria del Prof. Viola, si lascia al settore ingegneristico l’ardua sentenza di manzoniana memoria, in quanto il passo rispetto all’elaborazione di un software che traduca questa equazione, a parere della scrivente, sarà molto breve.

[1]    G. PELLERINO, Le origini dell’idea del rischio, Pensa multimedia, Lecce, 2007, pag. 69 e ss

[2]    R. DE GIORGI, Temi di Filosofia del diritto,  Pensa multimedia, Lecce, 2006, pag. 56 e ss

[3]    G. PELLERINO, op. cit., pag. 73 e ss.

[4]    G. TADDEI ELMI, Informatica giuridica. Presupposti, storia, disciplina , insegnamento , esiti in G. TADDEI ELMI (a cura di), Corso di Informatica Giuridica, Simone editore Napoli, 2016, pag. 7 e ss

[5]    R. DE GIORGI, Scienza del diritto e legittimazione, Pensa Lecce, 1998, pag. 56 e ss.

[6]    G. TADDEI ELMI Informatica giuridica. Presupposti, storia, disciplina , insegnamento , esiti in G. TADDEI ELMI (a cura di), op. cit., pag. 7 e ss

[7]    R. DE GIORGI, Scienza del diritto e legittimazione, Pensa Lecce, 1998, pag. 75

[8]    Ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi ”Nell’applicare la legge:

– non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (interpretazione letterale), e;

– dalla intenzione del legislatore (interpretazione teleologica);

– se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (interpretazione per analogia legis);

–  se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (interpretazione per analogia iuris).

Essenzialmente l’art. 12 individua 4 tipologie di interpretazioni:

 interpretazione letterale (IL);

 interpretazione per ratio (IR);

 interpretazione per analogia legis (AL);

 interpretazione per analogia iuris (AI).

(L. VIOLA Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, Adr, giustizia predittiva. Volume 1, Diritto avanzato, Milano, 2018 (II edizione) pag. 118)

[9]    Per una puntuale esposizione di argomenti contrari alla centralità dell’art 12 delle Preleggi si rinvia a L. VIOLA interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, Adr, giustizia predittiva. Volume 1, Diritto avanzato, Milano, 2018 (II edizione), pag. 55 e ss

[10]  Interpretazione letterale = interpretazione corretta  (IL)

Interpretazione secondo ratio legis (IR) = interpretazione meno corretta (IR≤IL)

Interpretazione per analogia legis (AL): interpretazione meno meno corretta  (AL≤IR≤IL)

Interpretazione per analogia iuris (AI): interpretazione meno meno meno corretta  (AI≤AL≤IR≤IL)

La somma dell’interpretazione per ratio legis (IR) con quella per analogia legis (AL) e con quella per analogia iuris (AI) non può valere più di quella letterale (IL), a pena di probabile incostituzionalità

IR + AL + AI ≤ IL IR + AL + AI = IS (interpretazioni secondarie)

                L’art. 12 delle c.d. Preleggi esprime la seguente disequazione di primo grado: IS ≤ IL

  1. VIOLA , Equazione dell’interpretazione perfetta versione 1.2, 8 gennaio 2017, scuola diritto avanzato, consultabile al seguente indirizzo url https://www.scuoladirittoavanzato.com/wp-content/uploads/2016/11/Equazione_interpretazione4PERFETTA.pdf

[11]            Interpretazioni Secondarie (IS)  = IR (interpretazione per ratio) + AL ( interpretazione per analogia Legis)  + AI (interpretazione per analogia Iuris)

                L’art. 12 delle c.d. Preleggi esprime la seguente disequazione di primo grado: IS ≤ IL

Se le interpretazioni subordinate (quelle per ratio e per analogia) non sono coerenti con l’interpretazione letterale, allora vuol dire che c’è contraddizione con la conseguenza che l’interpretazione prospettata non è perfetta perché il sistema giuridico, almeno per materia, non può tollerare contraddizioni (principio di non contraddizione come desumibile dall’art. 3 Cost. e dall’interpretazione per analogia di cui all’art. 12 cit.). L. VIOLA , Equazione dell’interpretazione perfetta versione 1.2, 8 gennaio 2017, scuola diritto avanzato, consultabile al seguente indirizzo url https://www.scuoladirittoavanzato.com/wp-content/uploads/2016/11/Equazione_interpretazione4PERFETTA.pdf

IS = IR+AL+AI

Interpretazione Letterale (primo criterio) è criterio MAGGIORE >

IL > IR Interpretazione per ratio c.d. interpretazione teleologica (secondo criterio)

IL > AL Analogia legis (terzo criterio)

IL> AI Analogia iuris, principi generali (quarto criterio)

Si comprende bene che l’Interpretazione Perfetta (IP) è solo quella esistente se e solo se (<=>) IL = IS;

più chiaramente: IP = IL + IS <=> IL = IS. Questo avviene quando la disposizione legislativa è talmente chiara da non richiedere attività di interpretazione. Poiché per l’art. 12:

 sono possibili 4 interpretazioni (comprensive di interpretazioni composte tra loro);

 l’interpretazione letterale prevale su quella per ratio (IL>IR);

 l’analogia legis prima e iuris dopo sono utilizzabili sono in assenza di una “precisa disposizione” (<=>IL=0);

 l’interpretazione analogica non può mai prevalere su quella letterale (IL>IR>>AL>AI);

 in caso di contraddizione tra interpretazioni letterali, il risultato non può ritenersi pari ad una “precisa disposizione”, così da legittimare l’analogia legis ed, in caso di dubbio, l’analogia iuris;

 il numero di possibili interpretazioni dello stesso tipo non è fissato in modo rigido (per cui possiamo assegnare la lettera n per indicare tale variabile);

Partendo da questi dati, per il Prof. L. Viola è possibile prospettare la seguente formula interpretativa, con la precisazione che in assenza di uno dei dati sotto indicati potrà essere inserito il valore 0 (zero) :

IP: (IL ± ILn) ^ (IR±IRn) ∘ [IL = 0 =>(AL±ALn)] ∘ [AL ≈ 0 => (AI ± Ain)]:

– IP corrisponde all’interpretazione di una data disposizione di legge;

 IL corrisponde all’interpretazione letterale ex art. 12 Preleggi;

 IR corrisponde all’interpretazione per ratio o teleologica ex art. 12 Preleggi;

– AL corrisponde all’interpretazione per analogia legis ex art. 12 Preleggi;

 AI corrisponde all’interpretazione per analogia iuris (“principi generali dell’ordinamento giuridico”) ex art. 12 Preleggi;

 ± corrisponde a più (somma) oppure meno (sottrazione), in dipendenza dal modello di interpretazione se volta ad affermare (+) oppure a negare (-);

  • ^ vuol dire and, inteso come “e”, pensato qui come un’unione (o sintesi)
  • – ∘ corrisponde alla composizione che in matematica vuol dire l’applicazione di una funzione al risultato di un’altra funzione, ovvero più semplicemente la composizione è una forma di “miscelamento” (non corrispondente alla somma aritmetica) tra più dati;

 => corrisponde al significato di se…allora (IL=0=> vuole dire se IL è uguale a 0, allora…);

 ≈ corrisponde al significato di circa;

 n è una variabile corrispondente al numero di possibili interpretazioni del medesimo tipo.

In sostanza, quanto appena scritto equivale a dire:

l’interpretazione della legge (IP) è uguale (=) all’unione (^) tra somma o sottrazione di più interpretazioni letterali (IL ± Iln) con la somma o sottrazione di più interpretazioni per ratio (IR ± Irn); se manca una precisa disposizione di legge (IL=0), si procede a sommare o sottrarre interpretazioni per analogia legis ( => (AL± Aln); nel caso in cui il caso sia ancora dubbio (AL ≈ 0), si può procedere a sommare o sottrarre interpretazioni per analogia iuris ( => (AI± Aln)

Per maggiore precisione possiamo sostituire ± con la sommatoria  (∑ ), la quale ammette sottrazioni tramite il meccanismo di somma tra valori negativi; per esempio: 7-3 diviene 7 + (-3)=4; fissiamo poi che il valore n può andare da 0 ad infinito (∑ n=0) per ammettere solo valori positivi

IP =( ∑ n=0 IL (n) ^ ∑ n=0 (n) IR) ∘ [ IL =0 =>  ∑ n=0    AL (n) ] ∘ { AL ≈ 0 => ∑ n=0 AI (n) }

Convenzionalmente :

IP = ( ∑ n=0 IL (n) ^ ∑ n=0 (n) IR) ∘ [ IL =0 =>  ∑ n=0    AL (n) ] ∘ { AL ≈ 0 => ∑ n=0 AI (n) } = ∑i (n)

Pertanto :  IP = ∑i (n)

((L. VIOLA Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, Adr, giustizia predittiva. Volume 1, Diritto avanzato, Milano, 2018 (II edizione) pag. 149 e ss )

Si conceda il rinvio a E. QUARTA, Giustizia: il modello “matematico” che risolverebbe i problemi, su Studio Cataldi, 30/07/2018 consultabile dall’indirizzo url   https://www.studiocataldi.it/articoli/31319-giustizia-il-modello-quotmatematico-quot-che-risolverebbe-i-problemi.asp  , oltre che dal sito della Scuola Diritto Avanzato http://www.scuoladirittoavanzato.com/2017/07/02/viola-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-milano-2017/

[12]  Si conceda il rinvio a  E . QUARTA , Il procedimento di conversione delle pene pecuniarie inevase,. L’art. 238-bis T.U spese giustizia tra Mondo omerico, Spada di Damocle e Logos Eraclitèo Key editore 2018, pag. 88 e ss

[13]           “Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, cosicché il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare. Può accadere anche che l’interpretazione letterale sia conforme a quelle secondarie (uguaglianza), per cui avremo che l’interpretazione letterale è maggiore o uguale alle secondarie: IL ≥ IS”. (L. VIOLA, Alla ricerca dell’equazione interpretativa perfetta (commento all’art. 12 Preleggi), in La Nuova Procedura Civile, http://www.lanuovaproceduracivile.com/,  1, 2017, pag. 4

[14]           L. VIOLA, Alla ricerca dell’equazione interpretativa perfetta (commento all’art. 12 Preleggi), in La Nuova Procedura Civile, http://www.lanuovaproceduracivile.com/ 1, 2017, pag. 4 A livello esemplificativo si segnala l’applicazione della suddetta teoria all’art. 2929-bis c.c. ed in tal senso mi si conceda il rinvio a E. QUARTA, Un Nuovo approdo per Astrea: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti, futuri …… e passati. L’innovazione della revocatoria semplificata ex art. 2929 bis c.c., una nuova tutela per il ceto creditorio 11 anni dopo CASS. SS.UU. 18 maggio 2004 n.9440, in La Nuova Procedura Civile, 5. Aprile 2017, consultabile al link http://www.lanuovaproceduracivile.com/quarta-revocatoria-semplificata-ex-art-2929-bis-c-c/ Si conceda il rinvio ad E. QUARTA, La logica del giudice di fronte alla complessa equazione dell’art. 35-ter o.p. Congedo, Galatina, 2017, pag.55-57

[15]  Si rinvia alla nota 10

[16]        Tutte le previsioni centrate sono liberamente consultabili a seguente indirizzo url  http://www.scuoladirittoavanzato.com/2017/05/26/algoritmo-sullinterpretazione-giuridica/  Ma più dettagliatamente si rinvia al testo di L. VIOLA Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, Adr, giustizia predittiva. Volume 1, Diritto avanzato, Milano, 2018 (II edizione)  Si conceda il rinvio a E. QUARTA, Giustizia: il modello “matematico” che risolverebbe i problemi, su Studio Cataldi, 30/07/2018 consultabile dall’indirizzo url   https://www.studiocataldi.it/articoli/31319-giustizia-il-modello-quotmatematico-quot-che-risolverebbe-i-problemi.asp

[17]  Lo studio dell’equazione sull’interpretazione perfetta ha portato all’elaborazione di varie versioni della stessa fino alla messa a punto di un modello unico ottenuto inglobandolo in quello attinente all’interpretazione giuridica Si rinvia alla nota 10

[18]  Il Prof. Luigi Viola sta elaborando un secondo volume  focalizzato interamente su questo nuovo modello

[19]  Si conceda il rinvio a E. QUARTA, Giustizia: il modello “matematico” che risolverebbe i problemi, su Studio Cataldi, 30/07/2018 consultabile dall’indirizzo url   https://www.studiocataldi.it/articoli/31319-giustizia-il-modello-quotmatematico-quot-che-risolverebbe-i-problemi.asp

[20]  L. VIOLA Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, Adr, giustizia predittiva. Volume 1, Diritto avanzato, Milano, 2018 (II edizione) pag. 206 e ss.

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