Separazione personale giudiziale (Fase presidenziale)

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Il procedimento davanti al presidente del tribunale è disciplinato dagli artt. 706 ss. C.P.C. come modificati e integrati, in forza dell’art.23 delle legge sul “divorzio” (L. 1° dicembre 1970, n.898), dal suo articolo 4: di seguito indicheremo gli incombenti a cui tale procedimento obbliga le parti. E precisamente nei numeri 1 – 8 indicheremo gli incombenti del coniuge ricorrente; nel numero 9, quelli dell’altro coniuge.

1– Si acquisiscono i documenti da allegare al ricorso; alcuni dei quali possono essere considerati necessari (in quanto richiesti per prassi dal tribunale adito), altri solo facoltativi.

Sono documenti necessari (secondo la prassi della maggior parte dei tribunali): A – l’estratto di matrimonio (che va richiesto all’ufficio anagrafe del Comune dove viene celebrato il matrimonio); B – i “certificati contestuali” (così detti perché da essi risulta sia la residenza che lo stato di famiglia) dei due coniugi (certificati che vanno richiesti all’ufficio anagrafe del Comune di residenza dei coniugi); C- le ultime dichiarazioni personali dei redditi rese dal coniuge ricorrente (e per “ultime dichiarazioni” secondo un‘opinione autorevole debbono intendersi le dichiarazioni dell’ultimo triennio).

Come si vede la documentazione “necessaria” è destinata a permettere al tribunale alcuni accertamenti imprescindibili: sulla sua giurisdizione (“Ma la coppia che a me, tribunale, si rivolge è effettivamente legata da un matrimonio civile o é…una coppia di fatto?” – a tale domanda dovrebbe rispondere l’estratto di matrimonio); sulla competenza (“Ma i coniugi effettivamente risiedono in uno dei luoghi che attribuirebbero a me la competenza?” – a tale domanda dovrebbe rispondere il certificato contestuale dei due coniugi); sulla necessità di adottare, anche contro la volontà dei coniugi, provvedimenti a favore della prole (“Ma io, tribunale, sono sicuro che la coppia non abbia figli o abbia solo i figli dichiarati? – a tale domanda dovrebbero ancora rispondere i certificati contestuali); sull’entità dell’assegno di mantenimento da porre a carico di uno dei coniugi e a favore dell’altro coniuge o dei figli (“Ma quanto effettivamente guadagna il Mario Rossi che mi piange miseria?” – a questa domanda dovrebbero rispondere le dichiarazioni dei redditi).

Ma se noi non riuscissimo a produrre uno dei documenti “necessari”? Il cancelliere non potrebbe rifiutare di ricevere il ricorso, ma il tribunale potrebbe adottare una decisione, a noi, sfavorevole (dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, la propria incompetenza, accettare come rispondenti a verità le dichiarazioni sulla nostra situazione patrimoniale avanzate dalla controparte…).

E passiamo a dire dei “documenti facoltativi” (da allegare al ricorso). Qui il discorso si fa breve: sono facoltativi tutti quegli altri documenti che mirano a provare circostanze favorevoli al ricorrente; ad esempio, la convivenza del coniuge avversario con altra persona, ciò che potrebbe giustificare una riduzione dell’assegno di mantenimento a suo favore.

Avvertenza (non secondaria): nel richiedere i documenti, sia quelli “necessari” sia quelli “facoltativi”, specificare che essi sono destinati alla produzione in una causa di separazione: servirà a far sì che il loro rilascio avvenga esente da balzelli!

2– Si redige l’atto introduttivo che ha la forma del ricorso (v. art.706 e formula A): ne servono due copie: una, come originale da noi sottoscritto e da depositare in cancelleria, l’altra, come nostro promemoria.

3– Si deposita il ricorso e contestualmente si fa la “iscrizione a ruolo” compilando la relativa “nota” e il c.d. “modulo ISTAT” (cioè un modulo con cui, a fini statistici, si raccolgono notizie, sull’età, la professione, il grado di cultura dei separandi….).

4– Il presidente dovrebbe, nei cinque giorni successivi al deposito del nostro ricorso, emettere il decreto per la fissazione, dell’udienza di comparizione dei coniugi e del termine entro cui noi dovremmo notificare ricorso e decreto (v.c.3 art. 706 C.P.C.): non c’è da aspettarsi che i tempi stabiliti con tanto ottimismo dal legislatore siano rispettati; però non si sa mai e c’è il pericolo che il giudice ci abbia dato, per effettuare la notifica, un termine tanto breve che, se non ci muoviamo subito, noi non si riesca a rispettarlo. Quindi senza aspettare troppi giorni verifichiamo in cancelleria; e se siamo fortunati e il decreto è stato emesso, ne chiediamo due copie autentiche (melius, chiediamo due copie autentiche del nostro ricorso e del pedissequo decreto). Predisponiamo in calce a tali copie autenticate la relata di notifica e……andiamo dagli ufficiali giudiziari a che la effettuino.

5– Ritirato dagli ufficiali giudiziari l’originale (notificato) del ricorso e pedissequo decreto (al fine di poterlo esibire al presidente e dimostrare la regolarità della notifica in caso di mancata comparizione del convenuto) potremmo anche….dedicarci ad altre cause fino all’udienza di comparizione. Però se siamo avvocati veramente coscienziosi e la separazione è di quelle toste, ancora una visitazione in cancelleria il giorno prima dell’udienza la faremo: chissà?! il convenuto potrebbe aspettare proprio l’ultimo giorno per depositare quella memoria a cui l’ha autorizzato il presidente e, si badi, secondo un’opinione che, ancorché autorevole non ci convince, potrebbe fare ciò, potrebbe depositare la memoria, anche se il termine concessogli dal giudice è scaduto.

6– Giunto il giorno dell’udienza ci mettiamo in paziente coda davanti alla porta dell’aula in cui il presidente tiene udienza, portandoci dietro il ricorso e pedissequo decreto notificati e….il coniuge ricorrente: già perché, dice la legge (art.707 co.2), che se “il ricorrente” “ non si presenta (o rinuncia), la domanda non ha effetto” – vero è che secondo una autorevole opinione la lettera della Legge va interpretata nel senso che basti, per salvare l’efficacia della domanda, la comparizione del difensore: in tal caso il tentativo di conciliazione, naturalmente, non si farebbe, ma il presidente potrebbe lo stesso adottare i provvedimenti urgenti e, quindi, rimettere le parti davanti al G.I.ecc.ecc.. E se non compare il convenuto? In tal caso il presidente controlla la regolarità della notifica: se questa è nulla deve ordinarne la rinnovazione, se invece è regolare può ordinarla – v. melius il 3° co. art. 707.

Giunto il nostro turno, si celebra il (logoro) rito del tentativo di conciliazione (previsto dal c.1 art.708). Un dubbio: quando il cliente è chiamato, possiamo entrare insieme a lui? La cosa è discutibile: la soluzione migliore è seguire la prassi del tribunale e fare come vuole il presidente. Del resto c’è da dire che il tentativo di conciliazione si riduce molto spesso a chiedere ai coniugi (senza sentirli separatamente) se intendono riconciliarsi: loro dicono di no, e si passa subito a trattare dei “provvedimenti temporanei e urgenti “ di cui al quarto comma.

Può capitare, quello, sì, che i coniugi decidano di trasformare la separazione giudiziale in separazione consensuale; in tal caso il presidente fa mettere a verbale le condizioni su cui si è formato il consenso e poi rimette per la omologa al collegio.

7– L’udienza si è svolta, i coniugi naturalmente non si sono riconciliati, il presidente (probabilmente) ha adottato i “provvedimenti temporanei e urgenti”: a questo punto che dobbiamo fare, noi, procuratori del ricorrente? Se il convenuto non è comparso all’udienza presidenziale (e, secondo alcuni, anche se è comparso ma senza l’assistenza di un difensore) dobbiamo notificare “l’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore” – questo “nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa” (v. c.1 art 709). In ogni caso dovremo (nei termini stabiliti nella stessa ordinanza presidenziale di cui sopra) depositare la “memoria integratrice” di cui al 3° co. art. 709 (formula B). In quale cancelleria dovremo depositarla questa memoria? nella cancelleria del giudice designato per la trattazione della causa (giudice che beninteso potrebbe essere lo stesso presidente).

Il procedimento davanti al giudice istruttore procede poi secondo gli artt. 180 e segg.

8– Prima di parlare degli incombenti gravanti sul convenuto, è forse opportuno attirare l’attenzione dello studioso su questi tre punti riguardanti i “provvedimenti temporanei e urgenti”.

Primo: Tali provvedimenti possono essere revocati e modificati dal giudice istruttore (v.c.4 art. 709); ma ancor prima possono essere modificati e revocati (su reclamo di una delle parti, e sia pure entro certi limiti su cui non ci si può qui soffermare) dalla Corte di Appello (c.4 art. 708).

Secondo: Per l’articolo 189 disp.att. c.p.c. “l’ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all’articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo”. E si badi “essa – come continua a recitare nel suo secondo comma l’art. 189 – conserva la sua efficacia (di titolo esecutivo) anche dopo la estinzione del processo ….)”.

E non è raro che un ricorrente, soddisfatto di quel che i “provvedimenti” presidenziali gli concedono, provochi la estinzione del processo per evitare le ulteriori spese processuali e l’alea di una modifica dei provvedimenti da parte del giudice istruttore. Certo, così esponendosi al pericolo che la controparte presa l’iniziativa di fare, ora lei, ricorso per separazione, ne ottenga la modifica nel nuovo procedimento (sul punto v. melius l’ultima parte c.2 art. 189 citato).

Attenzione, però, in caso di mancata comparizione del convenuto davanti al presidente (e, secondo alcuni, anche in caso di sua comparizione, ma senza l’assistenza di un difensore), l’ordinanza de qua per produrre i suoi effetti deve essere notificata (naturalmente a cura del ricorrente).

Terzo: i provvedimenti presidenziali sono eseguibili non solo nelle forme dell’ordinario procedimento esecutivo ma anche con la c.d. esecuzione coattiva in forma breve.

9– Spogliamoci ora delle vesti di procuratore del ricorrente e indossiamo quelle di procuratore del convenuto.

Ricevuta la notifica del decreto con cui il presidente convoca i coniugi per il tentativo di conciliazione, mettiamo che il convenuto si rivolga a noi per essere difeso: dobbiamo costituirci subito in giudizio? Se lo vogliamo, sì, lo possiamo fare, sia prima che al momento dell’udienza presidenziale. Come? Depositando una comparsa di costituzione (e naturalmente la procura, che può essere in calce o a margine della comparsa). In tale comparsa dobbiamo a pena di decadenza far valere le eccezioni processuali e di merito ecc. ecc., come detto negli artt. 167 e 38, in altre parole depositando tale comparsa siamo soggetti alle decadenze di cui agli artt. 38 e 167? No (almeno secondo la opinione di gran lunga prevalente): potremo ancora sollevare tali eccezioni ecc. nella “comparsa integratrice” con cui ci costituiremo (davanti al G.I.) in ottemperanza all’ordinanza presidenziale di cui al co.3 art. 709.

Ma se non ci costituiamo, subiremo qualche penalizzazione, qualche inconveniente? No, non saremo penalizzati da niente (salvo che dalla perdita del potere di chiedere la prosecuzione del processo, di cui diremo postea). In particolare nessuno ci impedirà di depositare la memoria, a cui autorizza l’ordinanza presidenziale di cui al c.3 art.706 (ma, naturalmente, la memoria dovrà portare la firma del cliente, non la nostra!). Del resto il deposito di tale memoria è un optional: la sua omissione non determina nessuna decadenza (e le “ultime dichiarazioni dei redditi” che per il terzo comma dovrebbero allegarsi alla memoria? si potranno, anzi si dovranno, produrre all’udienza – ma anche qui dalla loro mancata produzione non deriveranno che le conseguenze a cui abbiamo fatto cenno prima sub 1). Naturalmente poi la mancanza di una formale costituzione in giudizio non potrà impedirci di accompagnare il cliente all’udienza davanti al presidente e di assisterlo – come advocatus e non come procuratore – durante il suo svolgimento.

In buona sostanza, se vogliamo, possiamo differire la costituzione a dopo l’udienza presidenziale, ed evitando ogni decadenza se la effettuiamo nel termine indicato nell’ordinanza presidenziale (di cui all’art.709 c.3).

L’unico inconveniente di non costituirsi, prima o all’udienza presidenziale, può essere questo (almeno secondo un’autorevole opinione): se non compare né il ricorrente né il suo difensore non potremo chiedere la prosecuzione della causa davanti al giudice istruttore (però – anche qui secondo opinioni autorevoli, lo studioso si sarà accorto che quasi tutto in subiecta materia é….opinabile – potremo sempre chiedere l’emissione dei provvedimenti “ temporanei e urgenti”).

Elementi per l’inserimento dei contenuti

Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore


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