Provvedimenti d’urgenza

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I “provvedimenti d’urgenza” sono contraddistinti dal carattere della sussidiarietà (ciò significa che, condizione per la loro pronuncia, é che non possa pervenirsi alla tutela di urgenza dell’interesse del ricorrente con l’adozione di altro provvedimento, previsto dal codice o da leggi speciali) e dal carattere della atipicità (ciò significa che il loro contenuto non é predeterminato dalla legge, ma é stabilito dal giudice).

Sono disciplinati dall’art. 700 e, in quanto appartenenti al più ampio genus dei procedimenti cautelari, dagli articoli 669bis e ss (esclusi, però, l’art. 669 octies co1 e l’art.669novies co1 e applicandosi l’art.669octies co.7 – il che significa che: il ricorrente che ha ottenuto il provvedimento non é vincolato, da un termine perentorio, a instaurare la causa di merito; il giudice dovrà provvedere sulle spese a conclusione del procedimento; non viene meno l’efficacia del provvedimento per estinguersi della causa).

Il presupposto del periculum in mora (comune a tutti i provvedimenti cautelari) viene per loro, dal legislatore, indicato in un “pregiudizio” (che deve essere, si badi, non solo “imminente”, ma anche “irreparabile”) che subirebbe il diritto del ricorrente “durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria”.

Veniamo ora a descrivere l’iter del procedimento in esame, se il ricorso é ante causam (ma l’iter di quello in corso di causa é sostanzialmente eguale).

I – Il primo passo, per chi vuole promuovere la procedura, è naturalmente la redazione del ricorso (formula A); ricorso che, insieme alla documentazione, dovrà essere depositato (anche telematicamente) nella cancelleria dell’Ufficio giudiziario competente.

II-Dopo aver lasciato trascorrere qualche tempo, si controlla in cancelleria qual’è stata la decisione presa (in applicazione dell’articolo 669sexies) dal giudice.

Di solito il giudice avrà disposto la convocazione delle parti a cura del ricorrente. In tal caso naturalmente provvederemo all’incombente.

III- Il procedimento proseguirà, poi, ai sensi dell’art.669sexies e seguenti, come un qualsiasi altro procedimento cautelare: dovremo comparire all’udienza, naturalmente muniti di procura, potremo, in caso di rigetto, rinnovare l’istanza (però, nei limiti di cui all’art.669septies), potremo chiedere modifiche o la revoca del provvedimento (nei limiti dell’art. 669decies), potremo sopratutto fare reclamo nei termini (stretti) dell’art. 669 terdecies.

Elementi per l’inserimento dei contenuti

Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore


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