Procedimento sommario di cognizione

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Il procedimento sommario di cognizione é contemplato nell’art. 702 e ss e nell’art. 183bis.

Nell’aspettativa del legislatore, dovrebbe riuscire a dare, alla parte che ha ragione, una giustizia rapida e, all’ufficio, un risparmio di attività giurisdizionale, riducendo i termini in cui vanno compiuti gli atti (in particolare le notifiche dell’atto introduttivo e la costituzione delle parti – v. comma 3 art.702bis) e omettendo “ogni formalità non essenziale al contraddittorio” (v. co.5 art.702ter). Ciò che é evidentemente possibile, senza sacrificare il bene supremo della Giustizia, solo se, da una parte, la controversia non presenta “complessità” (per usare un termine significativo dell’incipit dell’art.183bis), né in diritto né in fatto (per cui i necessari accertamenti possono farsi con una “istruzione sommaria” – per usare le parole dell’art. 702 co.3) e, dall’altra parte, un errore nel giudicare non rischia di avere troppo gravi conseguenze.

In considerazione di ciò, il legislatore ammette l’accesso a questa procedura (sommaria) solo per le cause di competenza del tribunale monocratico e che richiedono solo una “istruzione sommaria” (termine quest’ultimo da intendersi, secondo la migliore interpretazione, come “non complessa attività di accertamento in fatto e in diritto).

Sussistendo tali presupposti, il procedimento sommario può essere adottato indipendentemente della volontà delle parti (v. art. 183bis).

Certo, può capitare che una parte, errando, introduca un procedimento come sommario, mentre “sommario” non é, e in tal caso, il giudice adito, se la causa non può essere trattata col rito sommario, perché non rientra nella competenza del tribunale monocratico, la dichiara inammissibile, se invece non può essere trattata col rito sommario perché richiede “un’istruzione non sommaria”, fissa l’udienza di cui all’art. 183 (vedi comma 2 e 3 dell’art. 702 ter).

E altresì può, al contrario, capitare che venga introdotta col rito ordinario una causa, che va trattata col rito sommario, e in tal caso il giudice dispone “con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702ter”.

Così come la trattazione, anche la decisione del procedimento sommario va fatta senza spreco di attività giurisdizionale: ecco perché il legislatore vuole che tale decisione rivesta la forma dell’ordinanza. Ordinanza che però ha, in pratica, l’efficacia di una sentenza, perché “é esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione” e, se “non é appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”, “produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile”.

Tanto premesso, vediamo come si svolge l’iter di una procedura sommaria, almeno ai suoi inizi.

I-Il primo passo per attivare la procedura di cui agli artt. 702bis e ss.. é la redazione del ricorso (formula A).

II- Si deposita il ricorso in cancelleria (pur nel silenzio della legge) con la documentazione, in esso indicata, e la procura, così come si fa nel rito del lavoro (art. 415). Contestualmente si iscrive la causa a ruolo. Nulla impedisce che il deposito del ricorso e la iscrizione a ruolo avvengano telematicamente.

III- Si provvede alla notifica del ricorso e del decreto.

IV-Si compare all’udienza (naturalmente portandosi dietro l’originale del ricorso + il decreto a riprova della loro regolare notifica).

V-Per quel che riguarda la controparte, questa dovrà costituirsi depositando (se così più le comoda, telematicamente) la comparsa di risposta di cui all’art.702co4. Dovrà fare bene attenzione alle decadenze previste dai commi 4 e 5 stesso art. 704bis.

Elementi per l’inserimento dei contenuti

Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore


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