Procedimenti possessori

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I procedimenti possessori (che sono quelli in cui si fa valere un diritto possessorio, cioé nato dal possesso di una res, con l’azione di rivendica – art.1168 C.C. – o con l’azione di manutenzione – art. 1170C.C.) sono disciplinati dagli articoli 703 ss. Tra le disposizioni, in tali articoli, contenute, la più importante, quella che, si può dire, costituisce il centro e il cuore di tutta la problematica relativa ai procedimenti possessori, é data dal secondo comma dell’articolo 703, che recita: “Il giudice (ovviamente il giudice investito di un procedimento possessorio) provvede (ovviamente sulla domanda di giustizia propostagli) ai sensi degli articoli 669bis e seguenti (articoli che disciplinano i provvedimenti cautelari), in quanto compatibili”.

Fiumi di inchiostro sono stati scritti per cercare di stabilire quali degli articoli a cui il legislatore fa così rinvio (e che disciplinano i provvedimenti cautelari) sono applicabili, o no, ai procedimenti possessori.

Per comprendere la (infelice) disposizione in esame, noi crediamo che si debba partire prima di tutto dalla constatazione, che anche, anzi, direi sopratutto, nei procedimenti possessori può nascere l’esigenza di adottare dei provvedimenti cautelari: Tizio inopinatamente si trova chiusa, da un cancello posto dal vicino, la strada che ogni giorno percorre con la sua auto per andare al lavoro: non si può certo aspettare un anno o due (il tempo che occorre per assumere testimonianze, consulenze tecniche eccetera, per accertare se Tizio veramente ha il possesso della servitù di passo, se tale possesso é stato interrotto ecc.) per porre in grado Tizio di andarsene al lavoro con la sua auto come é abituato a fare: occorre che il giudice d’urgenza ordini al vicino di togliere il cancello: cioé emetta un provvedimento di tipo anticipatorio, come gliene dà il potere l’art 700 (l’articolo che prevede i c.d. “provvedimenti di urgenza”) – provvedimento, che, proprio perché é di natura cautelare, é giusto che perda di efficacia se, nel prosieguo del processo, risulterà che Tizio non ha in realtà quella servitù di passo da lui reclamata. Si badi, non é detto che il giudice nell’emettere tale provvedimento si richiami all’art. 700, di più, non é detto nemmeno che il giudice provveda su una esplicita istanza del ricorrente: é ben possibile che il giudice, rilevi l’urgenza, consideri come cosa ovvia che, se Tizio gli ha chiesto di riconoscere il suo diritto alla rimozione del cancello (e gliel’ha chiesto con l’urgenza connaturata a ogni procedimento possessorio) in tale richiesta vi sia implicita la domanda di un provvedimento anticipatorio (forse che nel più non sta anche il meno?) e conceda il provvedimento cautelare (a prescindere da una esplicita domanda ad hoc). Ma la realtà delle cose é pur sempre questa: che egli ha emesso un provvedimento cautelare sulla base dell’art. 700.

Concludiamo sul punto: nel corso di un procedimento possessorio il giudice dovrà certamente decidere sull’esistenza del diritto possessorio (il c.d. “merito possessorio”), ma potrà anche essere chiamato (se pure implicitamente) a decidere sull’opportunità di emettere dei procedimenti cautelari. Ora, mentre é giusto che, quando il giudice deve prendere la decisione sull’esistenza del diritto possessorio, osservi e adotti tutte le garanzie, volute, dal libro secondo, al fine di assicurare il più possibile che dal suo computer salti fuori una decisione conforme alla verità dei fatti e al diritto, é invece opportuno che, di tali garanzie, il giudice possa fare a meno (data l’urgenza del provvedere), quando deve decidere sulla opportunità di concedere un provvedimento cautelare.

Detto questo, vediamo le (principali) norme che il giudice dovrà applicare nel corso del procedimento possessorio.

1) Il giudice applicherà gli art. 660bis e seguenti per decidere sull’opportunità di prendere o no un provvedimento cautelare; applicherà ancora l’art.669terdecies per decidere sulla reclamabilità delle ordinanze con cui ha concesso o negato un provvedimento cautelare.

2) Il giudice, una volta provveduto sulle domande (implicite o esplicite) di un provvedimento cautelare, o in difetto di tali domande (cosa pur possibile), applicherà l’art.703 co.4 per decidere se fissare “un’udienza davanti a sé per la trattazione della fase del “merito possessorio”.

3) Il giudice applicherà le norme del libro secondo nella trattazione del merito possessorio.

A questo punto, ponendoci nelle vesti del ricorrente, vediamo i suoi principali incombenti.

I- Deve (naturalmente) redigere il ricorso previsto dall’art.703 (vedi formula A); tenendo presente che, giudice competente, di solito sarà il tribunale in veste monocratica del luogo nel quale é avvenuto il fatto denunciato; eccezionalmente, e per il caso che i fatti (di spoglio e di molestia) siano avvenuti durante la pendenza del giudizio petitorio, sarà il giudice del petitorio stesso.

II- Deve depositare il ricorso in cancelleria (e può farlo anche telematicamente).

III- Se, com’é probabile, il giudice ha convocate le parti, ponendo l’onere della notifica a carico del ricorrente, deve provvedere a tanto.

IV- Deve comparire all’udienza (fissata come detto sub III) portando con sé l’originale dell’ordinanza notificata.

V- Se nessuna istanza (né implicita, nel senso prima detto, né esplicita) di provvedimento cautelare é stata proposta, o, se invece é stata proposta, una volta che il giudice ha deciso su di essa, deve, se desidera passare alla trattazione del merito proporre (nel termine perentorio di sessanta giorni! vedi meglio l’art.703co4) l’istanza a che il giudice “fissi dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito” (però può anche non presentare l’istanza – metti perché ha chiesto e ottenuto un provvedimento ancipatorio, che lo soddisfa completamente: infatti anche nel procedimento possessorio si applica il sesto comma dell’art. 669octies che esclude la perdita di efficacia dei provvedimenti anticipatori nel caso di mancata prosecuzione del processo nel merito: certo, egli non potrà evitare che l’istanza, non presentata da lui, sia presentata dal resistente, che voglia proseguire nel processo per ottenere una sentenza che escluda l’esistenza di un suo diritto possessorio).

VI- Deve costituirsi in giudizio depositando all’udienza una memoria che contenga tutti gli elementi di cui all’art. 163 – questo almeno secondo quella che mi pare la migliore interpretazione.

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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore


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