Procedimenti di istruzione preventiva

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I procedimenti di istruzione preventiva, non sono fatti rientrare dal legislatore nella categoria dei provvedimenti cautelari (arg. ex art. 669quaterdecies); pertanto ad essi si applica, sì, l’art.669septies, ma questo é l’unico articolo della normativa generale sui provvedimenti cautelari che ad essi si applica.

Il codice prevede (espressamente) quattro atti per cui può ammettersi la assunzione preventiva: l’escussione di testimoni, prevista dall’art. 692; l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, previsti dall’art. 696 – ispezione giudiziale e accertamento che possono essere sia sui luoghi sia sulla persona (sulla persona anche della controparte se questa vi consente); la consulenza tecnica ai fini della composizione della lite (art. 696bis).

La consulenza tecnica di cui all’art. 696bis, peraltro, non può ritenersi un vero provvedimento cautelare ma deve piuttosto farsi rientrare tra gli strumenti di risoluzione alternativa della controversia. E infatti per ottenerla non occorre quel presupposto dell’urgenza, che invece é necessario per essere ammesso agli altri procedimenti di istruzione preventiva.

La procedura per ottenere l’assunzione preventiva degli atti sopraindicati é sostanzialmente identica e segue questo schema:

1- La domanda, formulata in un ricorso, viene depositata (anche telematicamente) insieme alla necessaria documentazione nella cancelleria del giudice competente per la causa (vedi meglio l’art. 693).

2- Il presidente del tribunale o il Giudice di Pace “fissa con decreto (con ordinanza, se il ricorso é presentato in corso di causa, – vedi art. 699) l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione” del suo provvedimento (però, in caso di “eccezionale urgenza” vedi l’art. il co.2 art. 693 e l’art. 697).

3- Si provvede alla notifica del provvedimento del giudice.

4- All’udienza il presidente o il Giudice di Pace decide se ammettere o no l’assunzione preventiva dell’atto. Se l’ammette, dà i provvedimenti conseguenti che sono: qualora si tratti di escutere dei testimoni, la fissazione dell’udienza per la loro assunzione e la designazione del giudice che deve procedervi (art. 695); qualora si tratti di procedere ad accertamenti tecnici o a ispezioni, la nomina del consulente (a meno che trattandosi di ispezioni non intenda procedervi personalmente il giudice) e la fissazione della data dell’inizio delle operazioni (vedi art. 696 co. 3 per i meri accertamenti tecnici e le ispezioni e l’art. 696bis co.1, che rinvia però all’art 696, per le consulenze a fini conciliativi).

Nella formula A, noi daremo un esempio di ricorso per l’assunzione di testimoni; nella formula B, noi daremo un esempio di ricorso per la nomina di un consulente a fini conciliativi.

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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore


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