Notifica in forma diretta (da avvocato ad avvocato)

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Tale tipo di notifica é prevista dall’art. 4, L. 21 gennaio 1994, n. 53; il quale recita:

1- L’avvocato e il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’art.1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte:

2 – La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi e il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti”.

Quindi, la cosa va posta bene in evidenza, la notifica diretta é ammessa solo:

1) se chi procede alla notifica é un avvocato: 2) se tale avvocato é munito di procura ed é autorizzato a ciò dal suo Consiglio dell’Ordine; 3) se consegnatario della copia é un altro avvocato;4) se quest’altro avvocato é il domiciliatario della controparte; 5) se entrambi gli avvocati sono iscritti allo stesso albo.

Tanto posto in evidenza, vediamo passo dopo passo come si svolge la procedura:

I – Primo passo: l’avvocato (notificante) predispone un originale dell’atto da notificare + tante copie quanti sono i notificandi. E’ anche opportuno che già predisponga in calce all’originale e alle copie una relazione di notifica (così come si fa quando si notifica tramite UNEP).

II – Secondo passo. L’avvocato presenta l’originale e le copie di cui sub I al proprio Consiglio dell’Ordine a che le vidimi e le dati.

III- Terzo passo: l’avvocato (notificante) si incontra col Collega (non necessariamente nel domicilio eletto) e gli consegna (personalmente! non potrebbe farsi sostituire) la copia (o le copie) e il registro cronologico: il Collega sottoscrive per ricevuta, l’originale, e le copie e, altresì, il registro cronologico.

III – L’avvocato (notificante) applica all’originale la marca dell’importo prescritto (importo che varierà a seconda del numero dei destinatari).

Elementi per l’inserimento dei contenuti

Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore


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