Divorzio giudiziale

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Premessa: prima diremo degli incombenti del ricorrente, poi di quelli del coniuge convenuto.

I– Il ricorrente prima di tutto deve acquisire la documentazione che è necessario allegare al ricorso; e che nell’ipotesi (più comune) in cui si fa valere l’art. 3 n2 lett.b della L. 1° dicembre 1970 n. 898, è la seguente:

  • estratto di matrimonio;
  • certificati contestuali di entrambi i coniugi;
  • ricorso di separazione con omologa o sentenza di separazione secondo i casi.

N.B. I documenti vanno richiesti specificando che servono ad uso produzione in causa di divorzio.

N.B. L’estratto va richiesto all’ufficio anagrafe del Comune dove venne celebrato il matrimonio, i certificati contestuali, all’ufficio anagrafe del Comune in cui risiede il coniuge a cui si riferiscono.

II– Il ricorrente deve redigere l’atto (di ricorso) seguendo la formula A.

III– Il ricorrente deve depositare ricorso e documentazione allegata nella cancelleria ad hoc del tribunale (di solito la “cancelleria della volontaria giurisdizione”).

N.B. Al momento del deposito occorrerà compilare la nota di iscrizione a ruolo e il c.d. “modulo ISTAT” (un modulo che serve all’Ufficio solo a fini statistici).

IV– Lasciato passare congruo intervallo, il ricorrente dovrà visitare la cancelleria per prendere visione del decreto di convocazione del Presidente. Infatti in tale decreto vengono indicati: data dell’udienza, data in cui ricorso e decreto debbono venire notificati al coniuge convenuto, data in cui questi può depositare memoria difensiva e documenti.

V– Il ricorrente, acquisite le necessarie copie autentiche del ricorso e del pedissequo decreto, le notificherà all’altro coniuge. Poi non dovrà fare altro che comparire all’udienza.

VI– Fin qui gli incombenti dell’avvocato del ricorrente; e quelli dell’avvocato del coniuge convenuto? Si riducono ai seguenti: a) acquisizione della documentazione “necessaria” (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni) e di quell’altra che, pur non necessaria, si ritiene opportuno produrre; b) redazione (se diligente) di una memoria difensiva (da produrre in cancelleria prima dell’udienza o all’udienza stessa); c) comparizione all’udienza.

VII– Conclusasi l’udienza presidenziale col fallimento del tentativo presidenziale di conciliazione, l’avvocato del ricorrente, dovrà, nel termine fissatogli dal Presidente, depositare una memoria integrativa e, l’avvocato del convenuto, sempre nel termine fissatogli dal Presidente, dovrà costituirsi in giudizio (vedi art.4 comma 10 L. 898 / 70).

Elementi per l’inserimento dei contenuti

Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore


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