Cassazione Civile, Sez. Un., 30 maggio 2005, n. 11332

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 26 giugno 1995 perveniva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma comunicazione che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’Avv. […] per il delitto di cui agli articoli 56 e 629 CP, perché, quale difensore […], in causa tra la stessa e la MAA Assicurazioni, a seguito di sentenza del Pretore di Roma, con la quale la MAA era stata condannata al pagamento […] per sorte capitale [N.d.a.] e […] per onorari d’avvocato, aveva rifiutato d’accettare due assegni circolari dell’importo complessivo […], come concordato con il difensore della MAA, avv. […] ed aveva richiesto 14 atti di pignoramento per assicurarsi garanzia fino a […], onde costringere l’avv. […], fiduciario della MAA, a versare la somma in contanti e non con assegni, ed aveva, pertanto, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto con corrispondente altrui danno.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che del medesimo fatto aveva già ricevuto notizia per esposto 26 giugno 1995 dell’Avv. […], sottoponeva, quindi, l’avv. […] a procedimento disciplinare, contestandogli ex art. 38 del RDL 27 gennaio 1933, n. 1578, in relazione allo stesso fatto oggetto del procedimento penale, d’aver tenuto, in tal modo, un contegno lesivo delle prerogative e delle funzioni d’appartenente all’Ordine forense e pertanto non conforme alla dignità e al decoro professionale.

L’incolpato contestava l’addebito, negando la sussistenza dei fatti ed assumendo d’aver preavvisato l’avv. M[…] dell’inizio della procedura esecutiva mediante lettera raccomandata.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma —  sulla considerazione che, nonostante fosse stato in possesso d’assegni circolari a saldo di quanto dovuto, […] aveva iniziato l’esecuzione, eseguendo una pluralità di pignoramenti per circa 108 milioni in relazione ad un credito di circa cinque milioni, e che, inoltre, lo stesso non aveva fornito la prova d’aver spedito la lettera al collega prima dell’inizio dell’esecuzione —  riteneva l’incolpato responsabile dei fatti contestatigli e gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi.

L’avv. […] proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale rigettava il gravame, con decisione 3 maggio 1999, rilevando che il comportamento del professionista era stato d’estrema gravità, incomprensibile ed ingiustificabile, e non conforme alla dignità ed al decoro cui dev’essere improntato l’esercizio della professione d’avvocato, donde il fondamento e l’adeguatezza della sanzione inflitta.

Avverso tale decisione l’Avv. […] proponeva ricorso per cassazione sulla base di sei mezzi d’annullamento, il primo dei quali, attinente al rito, veniva accolto e ritenuto assorbente da questa Corte che, con sentenza 26 aprile 2000, n. 290, cassava con rinvio l’impugnata decisione.

Ciò sul rilievo che la notificazione dell’avviso d’udienza era stata effettuata a mezzo posta e sulla cartolina di ritorno risultava apposta una firma illeggibile sotto la dicitura “portiere”, di tal che la notificazione stessa non poteva ritenersi valida, dovendosi osservare anche per le notificazioni a mezzo della posta le disposizioni di cui all’art. 139 CPC, ed, in particolare, l’obbligo d’attestare l’assenza del destinatario e la vana ricerca delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde l’omissione di tali formalità aveva determinato la nullità della notificazione, ai sensi dell’art. 160 CPC, non sussistendo agli atti prova idonea che il destinatario avesse altrimenti conseguito adeguata conoscenza della fissazione dell’udienza di discussione.

Riassuntosi il giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense, questo nuovamente si pronunziava, con decisione 14 aprile 2004, per la reiezione del ricorso sulla considerazione che, premessa l’inammissibilità delle questioni in rito sollevate dal ricorrente e, comunque, la loro infondatezza, non potesse essere presa in considerazione la intervenuta assoluzione in sede penale per gli stessi fatti oggetto dell’incolpazione, in quanto questi, pur ove inidonei ad integrare gli estremi del reato d’estorsione, costituivano, non di meno, grave violazione dei precetti posti dall’ordinamento professionale, traducendosi in condotta non conforme al decoro ed alla correttezza cui deve essere improntata l’attività dell’Avvocato.

Anche tale decisione veniva impugnata dall’Avv. […], il quale proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro articolati motivi e due questioni di costituzionalità.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devesi, preliminarmente, disporre la riunione, per connessione, del giudizio iscritto al n. 27440/04 bis R.G. introdotto con istanza di sospensione della decisione impugnata con il ricorso iscritto al n. 27440 R.G.

La prima censura che il ricorrente rivolge all’operato del giudice a quo, contestandogli d’aver discusso e deciso il giudizio in sua assenza senza rilevare la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, è fondata ed assorbente.

Come risulta dall’esame degli atti di causa, consentito a questa Corte per essersi denunziato un error in procedendo in relazione al quale il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale, nella relata della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Consiglio Nazionale Forense per il 26 giugno 2004, effettuata il 3 giugno 2004 dall’aiutante ufficiale giudiziario […] (nome illeggibile nel timbro, presumibilmente […]) a richiesta del Consiglio Nazionale Forense, si attesta esclusivamente la consegna della copia «a mani di persona qualificatasi per ‘portiere’ (seguono due lettere illeggibili) […] (segue cognome illeggibile, apparentemente[…] soggetto del quale segue la sottoscrizione, anch’essa illeggibile; nella relata stessa non è fatto alcun cenno ad altre attività svolte dall’ufficiale giudiziario, ai fini della notificazione dell’atto, antecedentemente alla consegna dello stesso al portiere.

Ora, è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 CPC, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita.

Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11 maggio 1998, n. 4739, 7 febbraio 1995, n. 1387, 21 novembre 1983, n. 6956).

Dalla stessa intestazione della decisione impugnata in questa sede risulta, poi, che l’odierno ricorrente in effetti non fu presente, il 26 giugno 2004ª, alla discussione del giudizio che lo riguardava e non ebbe, quindi, a svolgervi attività difensiva, onde la detta nullità non ha beneficiato della sanatoria che sarebbe stata consentita ove fosse stato dimostrato, con la presenza e la difesa della parte interessata, che l’atto aveva raggiunto comunque il suo scopo.

La nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione —  che, non può omettersi di notare, singolarmente reitera episodi analoghi già verificatisi non solo nel presente giudizio disciplinare (cfr. SS.UU. 26 aprile 2000, n. 290) ma anche in altri giudizi disciplinari a carico del medesimo incolpato (cfr. SS.UU. 12 ottobre 2000, n. 1097, SS.UU. 2 ottobre 2003, n. 17013) —  comporta la nullità dell’impugnata decisione che va, pertanto, cassata con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense.

Gli altri motivi relativi al merito della decisione impugnata e l’istanza di sospensione della stessa restano assorbiti. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

LA CORTE

riuniti i giudizi 27440/04 e 27440/04 bis, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e l’istanza di sospensione, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia al Consiglio Nazionale Forense compensando le spese del giudizio di cassazione. [Omissis].

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