L’audizione di un minore infradodicenne, capace di discernimento, diretto del giudice o, su mandato di questi, indiretto da parte di un CTU o di un esperto, è adempimento necessario che può essere escluso con espressa motivazione. L’opinione del minore è rilevante e il giudice, se la disattende nel di lui interesse, deve motivare con rigore e pertinenza, tanto più se diretta a preservare il rapporto di fratellanza che deve ritenersi diritto fondamentale tutelato dall’ordinamento.
Cass., ord. 24 maggio 2018, n. 12957
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