RIPARTO DI COMPETENZE – TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE MINORENNI

In caso di previa pendenza di procedimento dinnanzi al Tribunale per i minorenni per uno dei figli della coppia, per gli altri figli è competente per i provvedimenti indicati nell’art. 38 disp. att. c.c.  il tribunale ordinario nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio e relative modifiche.

Cass., ord. 14 febbraio 2018, n. 3501

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