Decreto collegiale con Affidamento super-esclusivo

TRIBUNALE DI …

SEZIONE … CIVILE …………….

  • Letto il ricorso introduttivo del procedimento, promosso da ………………. contro ………., genitori del minore …………………………., nato fuori da matrimonio;
  • premesso che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
  • viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all’accoglimento della domanda;
  • rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all’udienza fissata davanti al giudice delegato per l’audizione dei genitori;
  • ritenuto che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all’assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l’affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593);
  • ritenuto che il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifichi l’affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013), per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità;
  • rilevato che alla parte ricorrente debbano essere rimesse anche le scelte sulle questioni più importanti per la prole (affidamento cd. super-esclusivo) in quanto: ……………………
  • ritenuto, quanto al mantenimento indiretto della prole, di porre a carico del genitore resistente, l’obbligo del mantenimento mediante versamento mensile di un assegno pari ad Euro ……, per i seguenti motivi:…………
  • ritenuto che, in assenza di costituzione della parte resistente, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate,
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