L’amministratore di sostegno, in forza di poteri espressamente attribuiti dal giudice, può esprimere il consenso informato in nome e per conto del beneficiario ai sensi della l. 219/2017

1 PERSONE i AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – TRATTAMENTI SANITARI-CONSENSO INFORMATO DELL’INCAPACE   (classificazione da verificare)

Il consenso informato ai trattamenti sanitari può essere espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, tenendo conto della volontà dello stesso beneficiario in relazione al suo grado di capacità di intendere e volere, come previsto dalla legge 219 del 2017. Questa ha convalidato e giustificato il precedente orientamento giurisprudenziale che conferiva all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza al fine di esprimere il consenso informato in nome e per conto del beneficiario. Il giudice, nominando l’amministratore di sostegno, può dunque attribuirgli, tra gli altri, anche il compito di prestare il consenso informato (ovvero il rifiuto) per cure e trattamenti sanitari che si rendessero necessari per la salute della persona. Nella fattispecie concreta è stato nominato amministratore di sostegno il padre di una 44enne

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